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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15366/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/2002. Il ricorso, articolato in un unico motivo tramite il difensore, formalmente denunciava un vizio di legittimità ma, secondo la Corte, mirava in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale probatorio. La difesa ha inoltre censurato l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non fosse dimostrata la consapevolezza della falsità di quanto dichiarato; la Corte di cassazione ha però ritenuto che i giudici di merito avessero motivato in modo congruo e non illogico la consapevolezza dell'imputato, reputando non credibile la versione da lui fornita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza di appello, in linea con quella di primo grado, fosse congrua, adeguata e priva di vizi logici. Quanto al dolo, ha reputato sorretta da argomentazioni non illogiche l'affermazione della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni rese. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Norma posta a fondamento della responsabilità dell'imputato, confermata dalle sentenze di merito e non rivalutata nel merito dalla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare sotto le sembianze del vizio di legittimità una censura diretta esclusivamente a sollecitare una nuova valutazione del fatto, delle prove e della credibilità delle dichiarazioni rese.
  • Quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di illogicità manifeste, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
  • La consapevolezza della falsità della dichiarazione può essere desunta da un complesso di circostanze valorizzate dal giudice di merito; se la motivazione sulla componente soggettiva è logicamente coerente, essa non è sindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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