Cassazione Civile, Ordinanza n. 11074/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento bancario assistito da fideiussione prestata da due coniugi a favore di una società poi fallita. Dopo l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti, uno dei coniugi ha donato un immobile all'altro e, successivamente, entrambi hanno costituito un fondo patrimoniale comprendente anche il bene donato. Il creditore ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci sia la donazione sia la costituzione del fondo patrimoniale. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo la donazione pregiudizievole e il fondo aggredibile perché il debito non era destinato ai bisogni della famiglia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul fondo patrimoniale e sull'onere della prova, sostenendo che il limite dell'art. 170 c.c. si applicherebbe anche alla revocatoria e che il fondo sarebbe comunque intangibile se il creditore conosceva l'estraneità del debito ai bisogni familiari; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., contestando la revocabilità in presenza di credito litigioso, il momento di valutazione della scientia damni, la necessità di provare l'impossibilità di soddisfarsi altrove e l'irrilevanza della buona fede della coniuge beneficiaria e costituente del fondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi. Ha affermato che la revocatoria ordinaria del negozio costitutivo di fondo patrimoniale è distinta dall'azione esecutiva sul fondo: per la revocatoria non rilevano i limiti dell'art. 170 c.c., ma solo i presupposti dell'art. 2901 c.c. Ha inoltre ribadito che anche un credito litigioso è sufficiente a fondare l'azione revocatoria; che la scientia damni consiste nella consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni creditorie e va apprezzata al momento dell'atto dispositivo; che non occorre dimostrare l'impossibilità di soddisfarsi attraverso altri patrimoni o altri coobbligati; e che, per gli atti a titolo gratuito, la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere tratta anche per presunzioni, senza che assuma rilievo il consilium fraudis o la partecipazione del terzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 167 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di fondo patrimoniale; la Corte distingue il vincolo di destinazione del fondo dai presupposti dell'azione revocatoria ordinaria
art. 169 c.c.
richiamato dai ricorrenti; non viene ritenuto ostativo alla revocatoria dell'atto costitutivo del fondo
art. 170 c.c.
disciplina i limiti dell'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, ma non limita l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto costitutivo del fondo
art. 171 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto del fondo patrimoniale
art. 2740 c.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che la revocatoria mira a conservare la garanzia patrimoniale generica
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte esclude che spettasse al creditore provare la destinazione del debito ai bisogni della famiglia ai fini della revocatoria
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sotto il profilo del fatto notorio; la censura è disattesa
art. 2901 c.c.
è la norma applicata per verificare i presupposti della revocatoria ordinaria; per gli atti a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.
per gli atti a titolo gratuito, la scientia damni è intesa come conoscenza del danno ragionevolmente derivante alle ragioni creditorie
Massime di principio
- La revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale è esperibile indipendentemente dai limiti previsti per l'esecuzione forzata sui beni del fondo: l'art. 170 c.c. regola l'aggressione esecutiva, non la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.
- Ai fini della revocatoria, il creditore non deve dimostrare che il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia; tale verifica è rilevante per l'esecuzione sul fondo, non per l'azione revocatoria dell'atto dispositivo.
- Anche un credito litigioso, purché esistente, è idoneo a sorreggere l'azione revocatoria; non è necessario che il credito sia definitivamente accertato con giudicato.
- Nella revocatoria di atti a titolo gratuito, la scientia damni consiste nella consapevolezza che l'atto possa pregiudicare le ragioni creditorie e va valutata al momento del compimento dell'atto dispositivo.
- Per la revocatoria ordinaria non occorre provare che il creditore non possa soddisfarsi tramite altri patrimoni o altri coobbligati: è sufficiente che l'atto abbia reso più difficoltosa la soddisfazione coattiva sul patrimonio del debitore che ha compiuto l'atto.
- Negli atti a titolo gratuito la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche per presunzioni; non è necessario dimostrare il consilium fraudis del disponente né la partecipazione o conoscenza del terzo beneficiario.
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