Cassazione Penale, Sentenza n. 11191/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n.110. Si lamenta che la Corte d'appello di Milano, nonostante un motivo di appello sul punto, non si sia pronunciata sulla questione (in particolare sul riconoscimento dell'attenuante per lieve entità del porto senza giustificato motivo di arma fuori dell'abitazione) focalizzandosi invece sul delitto di ricettazione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva annotato la rinuncia in udienza, alla presenza delle parti e dell'imputato, ai motivi di appello relativi alla legge n.110/1975; la rinuncia risultava anche dal verbale d'udienza. Perciò la censura è manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferimento al reato di ricettazione che è stato oggetto principale dell'impugnazione e del esame in sede di merito
art. 699 cod. pen.
Imputazione originaria che è stata riqualificata in sede di merito; la Corte d'appello ha operato una diversa qualificazione dei fatti
art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110
Norma richiamata nel motivo di ricorso relativa al porto/maneggio di arma; il ricorso denunciava violazione della norma ma la Corte ha ritenuto il motivo rinunciato in udienza e quindi non valutabile in cassazione
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n.137
Norma che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; il processo è stato trattato con memorie scritte ai sensi di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Corte cost. sent. n.186 del 2000
Precedente richiamato in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia espressa in udienza a specifici motivi di impugnazione impedisce di sollevare quegli stessi motivi avanti alla Corte di cassazione; la rinuncia deve risultare dal verbale d'udienza per essere efficace.
- Se il motivo di ricorso è stato rinunciato davanti al giudice di merito e la rinuncia è verbalizzata, la censura è manifestamente infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Un ricorso inammissibile può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non siano forniti elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Quando si contesta omissione di pronuncia da parte del giudice di appello, è essenziale dimostrare che non è intervenuta alcuna rinuncia in udienza e che la questione è stata adeguatamente proposta e preservata nel verbale processuale.
- Se in giudizio i fatti vengono riqualificati rispetto all'imputazione originaria, la difesa deve impugnare espressamente la riqualificazione nei gradi successivi per conservare la possibilità di censurarla in Cassazione.
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