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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 16145 - Corte di Cassazione

IVA - Accertamento - Fatture emesse con aliquota inferiore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per errata applicazione dell'IVA su fatture del 2005: le prestazioni erano state assoggettate a un'aliquota inferiore rispetto a quella ritenuta dovuta dall'Ufficio. La contribuente sosteneva che le opere (fra cui lavori di sistemazione di cimiteri, impianti cimiteriali, strade residenziali e interventi di recupero) rientravano nelle opere di urbanizzazione primaria/secondaria e pertanto dovevano beneficiare dell'IVA agevolata al 10%. L'Ufficio e la Commissione tributaria regionale avevano invece escluso l'applicazione dell'aliquota ridotta alle opere cimiteriali e ad alcune altre prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la tesi della contribuente nella parte in cui riconosce che le prestazioni relative alla realizzazione di impianti e strutture cimiteriali rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria e sono quindi assoggettabili all'aliquota IVA ridotta del 10% (richiamando la disciplina di riferimento e le modifiche legislative che includono gli impianti cimiteriali). Ha confermato invece la legittimità della decisione di merito nella parte in cui la Corte regionale aveva escluso l'agevolazione per altre prestazioni non riconducibili a opere di urbanizzazione, perché tale accertamento è di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha censurato l'omessa pronuncia della Commissione regionale circa l'impugnazione delle sanzioni (la contribuente aveva chiesto l'annullamento delle sanzioni per oggettiva incertezza delle norme) e ha ritenuto necessario un nuovo esame: la sentenza è stata cassata nei punti accolti e rinviata in diversa composizione alla Commissione tributaria regionale (con indicazione in motivazione e nel dispositivo di riesame) anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies

    Le prestazioni di servizi relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono assoggettate all'aliquota IVA ridotta del 10%; la disposizione si applica nella formulazione richiamata per i casi di specie.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, nn. 127-sexies e 127-septies

    n. 127-sexies; n. 127-septies

    Estendono l'agevolazione anche alla cessione di beni (escluse materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione delle opere e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle medesime opere.

  • L. 29 settembre 1964, n. 847, art. 4

    Elenca le opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta, fognature, rete idrica, rete energia/gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) e le opere di urbanizzazione secondaria; la Corte ha richiamato tale elencazione per definire il perimetro delle opere agevolabili.

  • D.L. 27 aprile 1990, art. 3, comma 11, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165

    Ha chiarito che l'aliquota IVA agevolata si applica anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano e si estende agli interventi di recupero effettuati sulle stesse opere.

  • D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, art. 26-bis, conv. L. 28 febbraio 1990, n. 38

    Ha equiparato alle opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali, richiamando le opere indicate dall'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria (viali, parcheggi, vie di accesso, lotti di sepoltura, costruzioni accessorie, ecc.).

  • D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, art. 1, comma 14, conv. L. 6 febbraio 1992, n. 66

    Ha confermato che anche tali opere (impianti cimiteriali equiparati) trovano applicazione all'aliquota agevolata per le opere di urbanizzazione primaria/secondaria.

  • D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, art. 54 (regolamento di polizia mortuaria)

    Definisce le opere e i servizi degli impianti cimiteriali (lotti sepoltura, vie di accesso, parcheggi, viali, costruzioni accessorie) richiamati dalla normativa fiscale per riconoscere l'agevolazione.

  • Codice di procedura civile: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; artt. 112, 132 c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4; artt. 112, 132, 378 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai motivi di cassazione (falsa applicazione di norme, omessa o insufficiente motivazione, memoria ex art. 378). La Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza per omessa pronuncia relativa a domande della controparte non indicata come pregiudizievole e ha accolto la censura per omessa pronuncia sulle sanzioni quando la ricorrente aveva effettivamente dedotto tale questione.

Massime di principio

  • Le prestazioni di servizi relative alla realizzazione di impianti e strutture cimiteriali, incluse vie di accesso, parcheggi, viali interni e costruzioni accessorie indicate dal regolamento di polizia mortuaria, devono essere considerate opere di urbanizzazione primaria ai fini dell'IVA agevolata e pertanto soggette all'aliquota ridotta del 10%.
  • L'aliquota IVA agevolata per opere di urbanizzazione primaria/secondaria si applica anche se le opere sono realizzate fuori dall'ambito urbano e agli interventi di recupero effettuati sulle stesse opere (normativa posteriore ha chiarito tale estensione).
  • La qualificazione di una prestazione come "opera di urbanizzazione" è una questione di fatto: se il giudice di merito valuta che specifiche opere non rientrano nell'elenco agevolabile, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di diritto o insufficiente motivazione.
  • Per ottenere l'agevolazione è utile documentare contrattualmente e nelle fatture la natura urbanistica delle opere (descrizioni tecniche, riferimenti a progettazione/permessi che qualificano l'intervento come urbanizzazione), così da ridurre il rischio di contestazioni in sede di accertamento.
  • Se il contribuente contesta le sanzioni ritenendole ingiuste per incertezza della norma, deve porre esplicitamente tale richiesta in tutte le fasi (ricorso e appello) e la corte di merito deve pronunciarsi; l'omessa pronuncia su una domanda dedotta comporta motivo di cassazione e rinvio.
  • In caso di dubbi sull'inquadramento fiscale di specifiche prestazioni, è consigliabile chiedere interpello o acquisire pareri tecnici e amministrativi che attestino la natura dell'opera per produrli nel contenzioso.
  • Nelle controversie IVA relative ad aliquote agevolate, occorre valutare sia la natura dell'opera (per la sussistenza dell'agevolazione) sia la corretta documentazione commerciale (fatture, specifiche) e contrattuale: la sussistenza dell'agevolazione non può essere riconosciuta in astratto ma va collegata ai lavori effettivamente eseguiti e descritti.

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