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Sentenza

Sentenza n. 1150/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 159/2024, pubblicata il 15/05/2024, resa dal Tribunale di Asti, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 11.9.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Asti il 15 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202600544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, in funzione di giudice del lavoro, con mancato pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti n. 159/2024, passata in giudicato, che aveva liquidato somme a suo favore. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, il quale, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non aveva provveduto al pagamento. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso e l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, se necessario, misure attuative e sostitutive.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione e l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale soddisfa il requisito documentale richiamato dal giudice ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dalla legge, unitamente all'inadempimento non contestato, consentono di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme liquidate.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, individuandone poteri, termini e facoltà di delega.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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