Cassazione Civile, Ordinanza n. 33518/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appellato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello in cui la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione perché l'atto di citazione in appello era stato notificato all'inizio di dicembre 2016, mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta solo il 13 dicembre 2016, dunque oltre il termine applicabile. L'appellante aveva chiesto la rimessione in termini, deducendo un legittimo impedimento dei difensori nel giorno di scadenza e sostenendo che l'istanza dovesse ritenersi tempestiva perché proposta in relazione al momento in cui era stata effettivamente compiuta l'attività processuale ormai preclusa, cioè il giorno successivo alla scadenza. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 153 c.p.c., sostenendo anche che non poteva esserle rimproverata una diversa organizzazione dei difensori e che, per lungo tempo, era stato consolidato un diverso orientamento sul dies a quo del termine per la costituzione in appello quando vi siano più appellati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata al principio secondo cui la rimessione in termini deve essere richiesta senza ritardo e appena la parte abbia consapevolezza della decadenza; pertanto, un'istanza proposta tardivamente, anche se la violazione del termine è minima, non è ammissibile. Ha inoltre osservato che la censura relativa al preteso legittimo impedimento dei difensori investiva argomentazioni formulate dalla Corte territoriale ad abundantiam, prive di incidenza sul dispositivo, e quindi non utilmente impugnabili per difetto di interesse. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini deve essere domandata senza ritardo e non appena la parte acquisisca consapevolezza di avere violato il termine per il compimento dell'atto; non rileva la modesta entità del ritardo.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando propone una questione di diritto già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La rimessione in termini è ammissibile solo se richiesta immediatamente dopo la conoscenza della decadenza: il giudice deve verificare la tempestività della reazione, non la modestia del ritardo che ha determinato la preclusione.
- La parte che abbia compiuto l'atto oltre il termine non può giovarsi della sola esiguità del ritardo per ottenere la rimessione in termini; ciò che conta è l'onere di attivarsi senza indugio per rimuovere gli effetti della decadenza.
- Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, il termine per la costituzione dell'appellante decorre dalla prima notificazione e non assumono rilievo le diverse posizioni sostanziali o processuali dei destinatari.
- Le censure rivolte contro motivazioni della sentenza prive di incidenza sul dispositivo sono inammissibili per difetto di interesse.
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