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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35824/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione delle norme processuali (articoli 161 e 670 cod. proc. pen.) per un presunto travisamento del domicilio eletto: la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello sarebbe stata tentata presso Avellino, via Tedesco n. 210, mentre l'imputato avrebbe eletto domicilio in Avellino, via Due Principati n. 49. Sosteneva inoltre che la notificazione dell'estratto contumaciale non si esaurisce con la mera impugnazione del difensore perché ha lo scopo di informare personalmente l'imputato dell'esistenza della sentenza emessa in contumacia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la notifica dell'estratto contumaciale era stata tentata al domicilio indicato e successivamente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre la Corte ha osservato che, anche in ipotesi di difetto di notifica, la nullità sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo: risultando dagli atti che l'imputato aveva conferito procura speciale al difensore e che il ricorso per cassazione era stato effettivamente proposto tempestivamente dal difensore, pertanto l'imputato era venuto a conoscenza e la tutela dell'interesse era stata realizzata. In conseguenza la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    Consente la notifica al difensore quando ricorrono le condizioni previste; la Corte ha ritenuto valida la notifica dell'estratto contumaciale al difensore ai sensi di questa norma

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma invocata dal ricorrente (soprattutto in tema di irregolarità e rimedi), ma la decisione non riconosceva rilevanza autonoma alla doglianza rispetto alla sanatoria per raggiungimento dello scopo

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come atto prodotto dal ricorrente (avviso di conclusione indagini) nel quale compare l'abbreviazione 'dom.'; la Corte ha osservato che tale indicazione non equivale alla dichiarazione formale di elezione di domicilio ai sensi dell'art.161

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Usata per spiegare la sanatoria delle nullità 'a regime intermedio' quando è raggiunto lo scopo della notifica: la Corte ha ritenuto che la presentazione tempestiva dell'impugnazione dal difensore abbia realizzato lo scopo informativo della notifica, sanando l'eventuale difetto

  • art. 548 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato nella giurisprudenza citata a supporto del principio che l'omessa comunicazione o notifica può essere sanata se lo scopo viene raggiunto; nella fattispecie il principio è stato esteso all'estratto contumaciale notificato al difensore

  • art. 154 disp. att. cod. proc. pen., comma 4-bis

    Richiamato nella giurisprudenza citata per contestualizzare vicende di nullità e proroghe dei termini; la decisione richiama quella dottrina/giurisprudenza sul tema della sanatoria

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La notifica dell'estratto della sentenza contumaciale al difensore è valida ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. quando ne ricorrono i presupposti, e può sostituire la notifica diretta all'imputato
  • L'omessa notifica all'imputato di un avviso di deposito può costituire una nullità intermedia che viene sanata se lo scopo della notifica (informare l'interessato) è comunque raggiunto, ad esempio dalla presentazione tempestiva dell'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale
  • La semplice indicazione 'dom.' in atti del pubblico ministero non sostituisce una formale elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161: per opporre efficacemente la mancata elezione è necessario produrre un atto idoneo a dimostrare la volontà esplicita dell'imputato di ricevere le notifiche in un luogo diverso
  • Se si contesta la correttezza della notifica, è opportuno provare la distinta elezione di domicilio (atto difensivo o verbale contenente manifestazione di volontà) e agire tempestivamente con atti che dimostrino il pregiudizio non sanato
  • Per evitare la sanatoria della nullità, chi si ritiene non informato deve dimostrare che l'impugnazione non è stata effettivamente proposta o che la tempestività e il contenuto dell'impugnazione non hanno raggiunto lo scopo informativo

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