Cassazione Civile, Ordinanza n. 29506/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il provvedimento riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dai difensori della società contribuente avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato quest'ultima alle spese, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori, i quali avevano dichiarato di essersi anticipati e di essere antistatari. L'istanza chiedeva quindi di integrare il dispositivo della precedente ordinanza con la clausola di distrazione delle spese. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese nel procedimento di correzione. La Corte osserva che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese integra un errore materiale emendabile con il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; rileva inoltre che la richiesta era stata tempestivamente formulata nella memoria e che non occorreva una specifica formula ulteriore per l'ammissibilità della domanda di distrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 7600/2024 fosse corretta nel dispositivo, inserendo dopo le parole "accessori di legge" la locuzione "con distrazione delle spese in favore degli Avv.ti Francesco Falcone e Giuseppe Falcone dichiaratisi antistatari". Non ha adottato alcun provvedimento sulle spese del procedimento di correzione, ritenuta la sua natura speciale e l'assenza di una vera soccombenza. È stata inoltre ordinata l'annotazione della correzione a cura della cancelleria.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Rimediabile con correzione di errore materiale l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
Il procedimento di correzione è il mezzo corretto per emendare l'errore materiale nel dispositivo.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La disciplina della distrazione delle spese è coerente con il ricorso al procedimento di correzione quando la richiesta sia stata formulata e il dispositivo ne sia rimasto privo.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Dopo la riforma, il procedimento si svolge in forma camerale secondo tale norma, in combinato con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non con ordinari mezzi di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non ha natura di domanda autonoma.
- Il difensore è legittimato a proporre l'istanza di correzione per ottenere la distrazione delle spese quando nel giudizio abbia formulato una specifica richiesta, anche se non abbia usato formule sacramentali sulla anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari.
- La richiesta di distrazione delle spese può essere validamente proposta anche con memoria illustrativa depositata nel giudizio di legittimità, non essendo richiesto un contraddittorio specifico in assenza di un interesse concreto della controparte a opporvisi.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non va pronunciata condanna alle spese, data la sua natura peculiare e l'assenza di una parte realmente vittoriosa o soccombente.
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