Cassazione Civile, Ordinanza n. 16269/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di variazione di classamento relativo a due subalterni derivati dal frazionamento di un immobile di proprietà della società bancaria, effettuato a seguito di dichiarazione DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni. Per il subalterno n. 701 l'Ufficio ha confermato i valori unitari pregressi; per il subalterno n. 702 ha attribuito la categoria D/5 con rendita catastale superiore a quella proposta dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per apparenza della motivazione e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di appello si sarebbe limitato a ritenere inapplicabile la procedura di rideterminazione della rendita prevista dalla legge n. 208 del 2015 per l'assenza di "imbullonati", senza esaminare la legittimità della variazione di categoria del subalterno 702 da A/10 a D/5; (2) violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015 e dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 701 del 1994, per avere la CTR ritenuto che la rideterminazione della rendita tramite DOCFA fosse ammessa solo per scorporare componenti impiantistiche prima incluse nella stima e non anche in caso di variazioni come quelle dedotte dalla società.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché il rigetto dell'appello erariale implicava il disattendimento delle contestazioni della banca sulla legittimità della rettifica dell'Ufficio. Quanto al merito, ha affermato che la procedura introdotta dalla legge n. 208 del 2015 consente, per gli immobili già censiti, la rideterminazione della rendita solo per escludere dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, cioè le componenti cd. "imbullonate". Poiché la contribuente non aveva dedotto né provato che nella precedente dichiarazione DOCFA fossero stati inclusi tali beni, ma aveva fatto riferimento soltanto alla diversa distribuzione degli spazi interni, la CTR ha correttamente ritenuto legittimo il ripristino della rendita precedentemente accertata e non utilizzabile la procedura di cui alla legge del 2015. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa nullità della sentenza per apparenza della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata rendeva comunque palese il rigetto delle censure
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato per sostenere il vizio motivazionale della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la CTR abbia implicitamente esaminato e respinto le contestazioni
art. 360 c.p.c.
richiamato come norma sul ricorso per cassazione nei motivi proposti
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo dalla rendita macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
art. 1, comma 22, L. n. 208 del 2015
consente, dal 1 gennaio 2016, la presentazione di atti di aggiornamento DOCFA per rideterminare la rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri di stima
art. 1, comma 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
richiamato quale base procedurale per l'aggiornamento catastale tramite DOCFA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato connessamente all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente ogni singola doglianza, sia incompatibile con la pretesa di parte e ne determini implicitamente il rigetto.
- La procedura di rideterminazione della rendita catastale introdotta dalla legge n. 208 del 2015 è una disciplina speciale e può essere utilizzata solo per adeguare la stima degli immobili già censiti al nuovo criterio che esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Per ottenere la riduzione della rendita tramite la disciplina degli "imbullonati", il contribuente deve allegare e dimostrare che nella precedente stima fossero effettivamente compresi i beni oggi esclusi dalla rendita; in mancanza, la procedura non è applicabile.
- La riduzione della rendita non può essere chiesta per qualsiasi variazione dell'immobile o per la sola diversa distribuzione interna degli spazi, se non emerge l'incidenza di componenti impiantistiche ormai escluse dalla stima catastale.
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