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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9477/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per rapina impropria deducendo: 1) violazione di legge per mancata riqualificazione in furto, sostenendo che l'occultamento della merce è tipico del furto e che la condotta violenta sarebbe successiva e non minacciosa; 2) violazione in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, chiedendo il riconoscimento dell'attenuante della "lieve entità"; 3) vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per l'esiguità del profitto e l'assenza di prova delle minacce; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ammissione responsabilità, modesto profitto); 5) eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate o generiche. Ha confermato il consolidato accertamento di merito secondo cui il fatto è rapina impropria: l'imputato si impossessò di capi per euro 23,98 strappando le etichette e, nel tentativo di allontanarsi, usò violenza (spintoni) contro l'addetto alla vigilanza. Il ricorso è stato censurato come aspecifico o generico nelle parti relative alla riqualificazione in furto e all'applicazione della sentenza costituzionale; è stata ritenuta infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis perché incompatibile con la pena edittale prevista; è stata confermata l'esclusione delle attenuanti generiche fondate sulla scelta del rito abbreviato. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte ricorda la declaratoria di illegittimità costituzionale resa dalla Corte Costituzionale n. 86/2024 nella parte in cui l'art. 628 non prevedeva la diminuzione fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità; tuttavia nel caso concreto la difesa non ha allegato elementi specifici tali da far applicare la "lieve entità"

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno è stata riconosciuta in primo grado; la Corte di Cassazione chiarisce che tale attenuante riguarda la valutazione complessiva della lesività (anche oltre il profilo patrimoniale) e non coincide automaticamente con l'attenuante costituzionale della lieve entità

  • sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024

    "illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena ... è diminuita in misura non eccedente un terzo quando ... il fatto risulti di lieve entità"

    La sentenza estende al reato di rapina il principio che consente al giudice di ridurre la pena nei casi di 'lieve entità' valutando natura, mezzi, modalità o la particolare tenuità del danno; tuttavia la sua applicazione richiede un concreto e specifico riferimento agli elementi che giustificano la riduzione

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con reati per i quali la legge prevede una pena edittale che esclude tale causa: nel caso di specie l'art. 628 (rapina) esclude l'applicazione dell'art. 131-bis

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio generale di parametrizzazione della pena: il giudice deve considerare natura, specie, mezzi, modalità dell'azione e la gravità del danno o pericolo per determinare la pena

  • art. 311 c.p.

    Menziionato dalla Corte Costituzionale nelle decisioni richiamate quale riferimento per la definizione della lieve entità in rapporto alle ipotesi che consentono la diminuzione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La qualificazione tra furto e rapina impropria dipende dal nesso funzionale tra la violenza (o la minaccia) e la finalità di mantenere il possesso o garantirsi l'impunità: atti violenti posti in essere per assicurare la fuga dopo l'impossessamento possono integrare la rapina impropria anche se la violenza è di modesta entità (es. spinta).
  • La mera occultazione o asportazione di etichette è modalità tipica del furto; tuttavia, se dopo l'impossessamento l'agente usa violenza per allontanarsi, il fatto può essere ricondotto a rapina impropria.
  • Dopo la sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale il giudice può riconoscere la riduzione fino a un terzo per "lieve entità" della rapina valutando natura, mezzi, modalità e circostanze: tale attenuante è distinta e non coincide automaticamente con la "speciale tenuità del danno" prevista dall'art. 62 n.4 c.p.; la difesa deve specificare gli elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati dal giudice di merito per ottenere la riduzione.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per tenuità) è esclusa quando la fattispecie ha una pena edittale incompatibile; non è sufficiente l'esiguità del profitto se la norma ostativa è applicabile.
  • La scelta del rito abbreviato costituisce già un elemento premiale valutabile nella determinazione della pena e non può essere usata come motivo autonomo per riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e puntuali: argomentazioni generiche o non supportate da elementi fattuali/giuridici concreti sono dichiarate inammissibili.

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