Cassazione Penale, Sentenza n. 04235/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ordinanza della Corte d'appello di Roma che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva parzialmente riconosciuto a Mollica il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 28/01/2015 - 11/12/2015, nonostante le imputazioni (tra cui trasferimento fraudolento di valori con metodo mafioso) fossero state definitivamente prosciolte con assoluzione. L'Avvocatura dello Stato deduceva che la Corte d'appello aveva violato il vincolo imposto dalla sentenza rescindente (art. 627 c.p.p.), si era sostituita al giudice della cognizione rinnovando la valutazione del quadro indiziario invece di limitarsi a verificare eventuali condotte extraprocessuali dell'istante rilevanti ai fini dell'esclusione dell'indennizzo (art. 314 c.p.p.), ed aveva omesso di valutare dati oggettivi (contiguità con altri indagati, gestione di fatto di EUFROFI s.r.l., condotte elusive) che potevano integrare dolo o colpa grave e dunque escludere la riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale ha operato un 'automatismo' collegando l'assoluzione al riconoscimento dell'indennizzo senza effettuare il necessario esame autonomo e motivato sulla eventuale responsabilità extraprocessuale (dolo o colpa grave) del Mollica e sul nesso causale tra la sua condotta e l'applicazione della misura cautelare. Ha quindi disposto il rinvio affinché il giudice della riparazione compia la valutazione che gli era stata demandata dalla sentenza rescindente, escludendo ogni automatismo, e regoli le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Riferita dalla ricorrente quale norma che delimita il vincolo conformativo per il giudice del rinvio; la Cassazione richiama il principio secondo cui il giudice di rinvio non può travalicare il perimetro deciso dalla sentenza rescindente riprendendo integralmente la valutazione probatoria svolta dal giudice della cognizione
art. 314 cod. proc. pen.
Norma centrale: esclude l'equa riparazione quando l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"; il giudice della riparazione deve accertare autonomamente l'eventuale condotta dolosa o gravemente colposa concausativa della privazione della libertà
art. 81 cpv. e art. 110 cod. pen.
Norme del codice penale richiamate nelle imputazioni; la sentenza ricorda che l'assoluzione rispetto a reati formulati con tali norme non determina automaticamente il diritto all'indennizzo
D.L. 306/92, art. 12-quinquies
Norma speciale richiamata nell'imputazione (uso del metodo mafioso); citata come parte della descrizione delle accuse che avevano portato alla misura cautelare
D.L. 152/91, art. 7
Ulteriore riferimento normativo riportato tra le contestazioni originarie; non determinante per il principio sulla riparazione ma parte del quadro accusatorio
S.U. n. 43 del 19/12/1995 (Sarnataro)
Precedente di legittimità richiamato per il principio che il giudice della riparazione deve individuare eventuali condotte dolose o colpose concausative della detenzione e seguire un percorso motivazionale autonomo rispetto al processo penale
Sez. 4, n. 2038 del 02/10/2024 (dep. 2025)
Pronuncia recente richiamata dalla Cassazione che esclude ogni automatismo tra pronunzia liberatoria e riconoscimento del diritto alla equa riparazione, confermando l'obbligo di verifica del dolo o della colpa grave dell'istante
Massime di principio
- L'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma e motivata sulla eventuale responsabilità extraprocessuale dell'istante (dolo o colpa grave) che abbia concorso a causare la detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
- Il giudice del rinvio deve rispettare il perimetro fissato dalla sentenza rescindente e non può sostituirsi al giudice della cognizione rinnovando senza limiti la valutazione probatoria; tuttavia gli è demandato un esame specifico e autonomo degli elementi idonei a escludere l'indennizzo
- Comportamenti di terzi non possono essere automaticamente fatti valere come causa sinergica imputabile all'istante; l'esclusione dell'indennizzo richiede prova che il richiedente abbia con dolo o colpa grave concorso alla causazione della misura cautelare
- Fatti come gestione di fatto di una società, contiguità con indagati o condotte elusive possono giustificare il diniego dell'indennizzo solo se provati e valutati alla luce del nesso causale con l'adozione della misura cautelare
- La decisione del giudice della riparazione deve essere motivata specificamente: quando concede o nega l'indennizzo deve spiegare perché gli elementi esaminati costituiscono o non costituiscono comportamento doloso o gravemente colposo concausativo della detenzione
- In caso di annullamento da parte della Cassazione, il giudice di rinvio deve compiere un nuovo giudizio effettivo e motivato, evitando adesioni automatiche alle argomentazioni dell'assoluzione e valutando le condizioni preclusive previste dalla legge
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