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Sentenza

Sentenza del 10/07/2025 n. 554 - Corte di Giustizia UE

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 205 - Responsabilità solidale - Condizioni e portata della responsabilità - Lotta contro la frode in materia di IVA - IVA non versata dal fornitore - Rifiuto di concedere al destinatario della cessione il diritto alla detrazione dell'IVA - Possibilità di considerare il destinatario della cessione responsabile in solido del pagamento dell'IVA dovuta dal fornitore - Principio di proporzionalità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità, alla luce dell'art. 205 della direttiva 2006/112/CE e del principio di proporzionalità, di una prassi nazionale che impone al destinatario di una cessione onerosa (FAU) la responsabilità solidale per il versamento dell'IVA non pagata dal fornitore (VERAMI), anche se al destinatario era stato già negato il diritto alla detrazione dell'IVA perché sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.

La decisione

La Corte di Giustizia ha concluso che l'art. 205 della direttiva IVA, letto alla luce del principio di proporzionalità, non ostacola una normativa nazionale che preveda che il destinatario di una cessione sia responsabile in solido per l'IVA dovuta dal fornitore anche quando al destinatario è stato negato il diritto alla detrazione per aver saputo o dovuto sapere della frode. La Corte ha precisato che: 1) gli Stati membri hanno discrezionalità nel designare debitori in solido purché rispettino certezza del diritto e proporzionalità; 2) le presunzioni possono essere usate ma devono essere effettivamente ribaltabili (no responsabilità oggettiva impossibile da confutare); 3) il diniego della detrazione e l'applicazione della responsabilità solidale perseguono obiettivi distinti e possono essere applicati cumulativamente; 4) l'amministrazione fiscale non deve valutare preliminarmente le probabilità di successo dell'azione di regresso del responsabile solidale contro il fornitore insolvente prima di chiamare il destinatario in garanzia.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE - Articolo 205

    Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

    Autorizza gli Stati membri a designare persone diverse dal soggetto passivo normale come tenute in solido al pagamento dell'IVA, ma lascia agli Stati membri definire condizioni e modalità nel rispetto dei principi di certezza del diritto e proporzionalità.

  • Direttiva 2006/112/CE - Articolo 193

    L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter e 202.

    Stabilisce la regola generale che il debitore dell'IVA è il fornitore, ma riconosce l'esistenza di eccezioni in cui altri possono essere considerati debitori.

  • Legge ceca n. 235/2004 (legge sull'IVA) - Articolo 109

    Un soggetto passivo che accetta un'operazione imponibile... è responsabile dell'imposta non pagata su tale operazione se, al momento dell'operazione imponibile o del pagamento del corrispettivo, sapeva o avrebbe dovuto e potuto sapere che: a) l'imposta indicata sulla fattura non sarebbe stata intenzionalmente versata; b) il soggetto che effettua l'operazione ha intenzionalmente creato o intende creare una situazione in cui l'imposta non potrà essere pagata; oppure c) l'imposta sarebbe stata evasa o sarebbero stati percepiti benefici indebiti. Il destinatario risponde altresì se il pagamento differisce manifestamente dal prezzo normale senza giustificazione economica o è stato effettuato mediante trasferimenti su conti esteri o conti diversi da quello del cedente pubblicati dall'amministrazione fiscale.

    Recepisce l'art. 205 e disciplina casi concreti di responsabilità solidale del destinatario, collegando la responsabilità a elementi soggettivi e oggettivi (con presunzioni legate a modalità di pagamento e condizioni economiche anomale).

  • Legge ceca n. 280/2009 (codice tributario) - Articolo 171

    La cartella di pagamento può essere emessa se l'arretrato non è stato pagato dal soggetto d'imposta...; la cartella di pagamento nei confronti del responsabile [in solido] può essere emessa anche successivamente all'apertura della procedura di insolvenza contro il soggetto d'imposta.

    Prevede la possibilità di escutere il responsabile solidale anche dopo l'apertura della procedura di insolvenza del debitore principale; la garanzia è disciplinata come sussidiaria ma esecutiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (esempi citati)

    Sentenze: ALTI (C-4/20), Dranken Van Eetvelde (C-331/23), Finanzamt M (C-596/21) - principi richiamati nel testo

    La Corte ha già chiarito che: gli Stati possono prevedere responsabilità solidale; la designazione deve rispettare certezza del diritto e proporzionalità; il diritto alla detrazione può essere negato quando il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; le presunzioni devono essere ribaltabili.

Massime di principio

  • L'art. 205 della direttiva IVA consente agli Stati membri di prevedere responsabilità solidale del destinatario per l'IVA non versata dal fornitore; tale misura deve però rispettare i principi di certezza del diritto e proporzionalità.
  • Il diniego del diritto alla detrazione per il destinatario che sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode è compatibile con la direttiva e può essere applicato cumulativamente con la responsabilità solidale.
  • Le presunzioni che giustificano la chiamata in garanzia devono essere effettivamente ribaltabili: non può essere istituito un regime di responsabilità oggettiva che renda praticamente impossibile per il soggetto provare la propria estraneità o lecautezza.
  • L'amministrazione fiscale non è obbligata a considerare preventivamente la probabilità che il responsabile solidale possa recuperare l'importo dal fornitore insolvente prima di agire contro il responsabile; l'efficacia della riscossione è un obiettivo legittimo.
  • Per i destinatari: adottare e conservare misure di diligenza commerciale (verifica del fornitore, controllo delle modalità di pagamento, documentazione delle transazioni) è essenziale per poter confutare eventuali presunzioni di partecipazione alla frode.
  • Modalità di pagamento atipiche (pagamenti su conti esteri o su conti diversi da quello del fornitore) e prezzi manifestamente anomali costituiscono segnali di rischio giustificanti l'intervento dell'amministrazione e possono fondare la responsabilità solidale.
  • La responsabilità civile tra responsabile solidale e fornitore (regresso) rimane disponibile ma non condiziona l'esercizio dei poteri di riscossione tributaria; l'esistenza di procedure concorsuali del fornitore non impedisce l'azione tributaria contro il destinatario.

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