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Sentenza

Sentenza n. 2989/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità - previa tutela cautelare - del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta dell'8/10/2025 di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, sulla richiesta dell'8 ottobre 2025 di ottenere un appuntamento finalizzato alla presentazione di una domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica competente aveva convocato la ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva convocato la ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto e aveva quindi dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento. Le spese di lite sono state compensate, ma è stato disposto il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dalla ricorrente, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva riscontrato positivamente la richiesta. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva della pretesa azionata, convocando l'interessato per consentirgli di formalizzare l'istanza richiesta, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente alla condotta satisfattiva dell'amministrazione non impedisce al giudice di regolare le spese mediante compensazione e di disporre il rimborso del contributo unificato quando la ragionevolezza del termine dell'intervento amministrativo lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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