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Ordinanza

Ordinanza n. 467/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 21 settembre 2025, avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il primo motivo è incentrato sulla violazione del contraddittorio procedimentale, con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il terzo e il quarto motivo deducono il difetto di istruttoria e di motivazione, contestando l’accertamento della capacità economica del datore di lavoro e la conseguente decisione di ritenere congrue soltanto 22 istanze presentate dalla società datrice di lavoro. Il ricorso prospetta inoltre una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori interessati, poiché soltanto 22 lavoratori avrebbero ottenuto il permesso per attesa occupazione per sopravvenuta causa di forza maggiore, mentre gli altri, versanti nella medesima situazione, non lo avrebbero ottenuto.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente la domanda cautelare né il merito. Rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento richiamata nel provvedimento impugnato non era presente nel fascicolo e che il Ministero dell’Interno si era costituito senza articolare difese né depositare gli atti del procedimento, ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura. La Prefettura dovrà depositare tutti gli atti del procedimento e fornire, entro 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti sull’andamento economico-finanziario e occupazionale dell’impresa, indicando l’inquadramento contrattuale, le ore lavorate e i redditi percepiti dai lavoratori; indicare, con anonimizzazione dei dati personali, tutti i procedimenti relativi alla società conclusi positivamente, con il numero dei nulla osta; chiarire perché il permesso per attesa occupazione per sopravvenuta causa di forza maggiore sia stato concesso soltanto a 22 lavoratori e non agli altri nella medesima situazione. È stata fissata per il 25 marzo 2026 la camera di consiglio per l’esame definitivo della domanda cautelare. Il TAR ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento di revoca è contestata per violazione del contraddittorio, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, e l’amministrazione non deposita gli atti del procedimento né articola difese, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire integralmente il fascicolo procedimentale e i chiarimenti necessari alla decisione cautelare.
  • In presenza di una revoca del nulla osta al lavoro subordinato motivata sulla base della capacità economica e occupazionale del datore di lavoro, l’istruttoria giudiziale può riguardare l’andamento economico-finanziario e occupazionale dell’impresa, l’inquadramento e i redditi dei lavoratori, nonché l’esito degli altri procedimenti riferiti al medesimo datore di lavoro.
  • Quando l’amministrazione riconosce una misura favorevole soltanto ad alcuni lavoratori che si trovano, secondo la prospettazione del ricorrente, nella medesima situazione degli altri, il giudice può richiedere specifici chiarimenti sulle ragioni della differenziazione, ai fini della verifica dell’istruttoria e della motivazione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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