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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45284/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare a carico di Salvatore Ascone per plurimi episodi di cessione di stupefacente (art. 73, comma 4, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309; capi da 26 a 31), alcuni con aggravante mafiosa (art. 416-bis, comma 1, c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente la gravità indiziaria per i capi 26-29 e mancare le esigenze cautelari per i capi 30-31, motivando con la presunta decontestualizzazione di conversazioni intercettate e con l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore Mancuso, nonché con il tempo trascorso dagli episodi. Il Pubblico Ministero ha dedotto vizi di motivazione: la decontestualizzazione e la valutazione parziale delle intercettazioni (capo 26), l'errata gerarchia tra intercettazioni e dichiarazioni di collaboratore e la mancata considerazione della piena valenza probatoria delle intercettazioni (capi 27-29), e la valutazione insufficiente delle esigenze cautelari che non ha tenuto conto dell'organizzazione dell'attività illecita, della posizione dell'indagato in altro procedimento per associazione di stampo mafioso e delle modalità della condotta (capi 30-31).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la motivazione del Tribunale come incompleta sotto più profili. In particolare ha rilevato la decontestualizzazione di brani della conversazione tra Ascone e il figlio (rilevanti per il capo 26) e la mancata spiegazione della posizione di Mancuso e del contributo informativo degli altri soggetti intercettati (capi 27-29), rendendo la motivazione incongruente o apodittica. Quanto alle esigenze cautelari (capi 30-31 e, più in generale, tutte le contestazioni), la Corte ha richiamato la necessità che il giudice valuti il tempo trascorso insieme ad altri elementi (modalità della condotta, personalità dell'agente, inserimento nell'ambiente criminale) e la giurisprudenza recente che limita l'effetto automatico della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice di merito per una nuova o integrata valutazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento normativo per il reato di cessione di sostanze stupefacenti

    Norma sostanziale utilizzata per qualificare i fatti contestati; la Corte non ha modificato la qualificazione ma ha richiesto valutazioni probatorie più complete sui singoli capi.

  • art. 416-bis, comma 1, c.p.

    Aggravante per l'aggravamento mafioso

    Usata per contestare l'aggravante mafiosa ad alcuni episodi; la presenza di imputazioni in ambito mafioso incide sulla valutazione delle esigenze cautelari ma non produce automaticamente la conferma della misura senza motivazione specifica.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato in tema di corroborazione delle dichiarazioni

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non richiedono sempre elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma 3; tuttavia il giudice deve motivare adeguatamente se ritiene sussistere rischio di circolarità o autoreferenzialità delle fonti.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che regola la custodia cautelare e gli elementi dai quali può desumersi l'assenza di esigenze cautelari

    La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per taluni reati non è assoluta: il giudice deve considerare espressamente il tempo trascorso e altri elementi, e motivare se ritiene non sussistenti esigenze cautelari attuali.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sulla disciplina delle misure cautelari

    La riforma richiede al giudice di considerare il tempo trascorso dai fatti nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; una rilevante finestra temporale priva di comportamenti successivi può far ritenere venute meno le esigenze cautelari.

  • Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Principio secondo cui le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non richiedono sempre elementi di corroborazione, pur necessitando di attenta interpretazione.

  • Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258759

    Giurisprudenza sulla circolarità della prova

    Richiamata per il principio che il rischio di circolarità/autoreferenzialità sussiste quando un collaboratore interpreta o riproduce precedenti conversazioni senza apporto informativo esterno; il giudice deve valutare se tale rischio si verifichi nel caso concreto.

  • Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202

    Giurisprudenza recente in tema di esigenze cautelari e tempo trascorso

    Conferma che il tempo trascorso è elemento che il giudice deve considerare espressamente ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e che la presunzione prevista per taluni reati va interpretata in modo costituzionalmente orientato.

Massime di principio

  • Non decontestualizzare brani di conversazioni intercettate: il giudice deve valutare il contenuto nel complesso e illustrare perché singoli passaggi siano decisivi o non utilizzabili.
  • Le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno valore probatorio autonomo e non sempre richiedono corroborazione, ma vanno interpretate con cautela e il giudice deve motivare adeguatamente eventuali dubbi sulla loro attendibilità o sul rischio di circolarità.
  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiedono sempre che il giudice espliciti la posizione temporale di chi parla e l'eventuale contributo informativo di altri soggetti per evitare che si crei prova autoreferenziale.
  • Il cosiddetto tempo silente (periodo intercorso dai fatti) va considerato insieme alle modalità della condotta e alla personalità dell'indagato: un lungo arco temporale senza comportamenti successivi può far venir meno le esigenze cautelari attuali.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi o associativi non autorizza conclusioni automatiche: il giudice deve motivare specificamente la persistenza delle esigenze cautelari alla luce di tutti gli elementi probatori.
  • In presenza di motivazione incompleta o contraddittoria il rimedio è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di integrare o riconsiderare la motivazione e la valutazione degli elementi di prova.

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