Sentenza n. 2406/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20335/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda di accesso civico generalizzato al registro degli eventi critici del CPR di Gjader
Esito
Favorevole al resistente (giornalista)
Prevale il privato
La controversia
Un giornalista aveva richiesto, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso al registro degli eventi critici verificatisi presso un CPR in Albania. La Prefettura aveva comunicato soltanto il numero e la tipologia degli eventi, senza ostendere il registro. Il successivo reclamo era stato respinto sul presupposto che, anche mediante l'oscuramento dei nominativi o la sostituzione con codici identificativi, i dati avrebbero mantenuto natura personale o pseudonima e avrebbero potuto consentire la re-identificazione dei migranti attraverso l'incrocio con ulteriori dati di contesto, con pregiudizio per la protezione dei dati personali e sensibili. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo possibile l'accesso parziale mediante oscuramento. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo violazione dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD e erroneità della motivazione; ha inoltre sostenuto che la Prefettura non sarebbe stata tenuta a ostendere il registro, in quanto formato e gestito dall'ente gestore del CPR, e ha ribadito il rischio di re-identificazione. L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. In via preliminare ha affermato che l'obbligo di ostensione riguarda non solo i documenti formati dall'amministrazione richiesta, ma anche quelli da essa detenuti; la Prefettura deteneva il registro trasmesso dall'ente gestore ed esercitava su di esso funzioni di vigilanza e controllo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non dimostrato il pregiudizio concreto richiesto per limitare o negare l'accesso civico. Il rischio di re-identificazione era stato prospettato in termini meramente potenziali, senza indicare quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto essere incrociati con il registro per risalire all'identità degli interessati. L'Amministrazione non aveva quindi assolto l'onere di dimostrare l'effettiva esposizione degli aventi diritto a un rischio identificativo, né aveva giustificato l'esclusione dell'accesso parziale mediante oscuramento selettivo dei nominativi o dei codici identificativi. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
istanza di accesso civico
La disposizione costituisce la base del diritto di accesso civico esercitato dal richiedente.
art. 5-bis d.lgs. 33/2013
pregiudizio “concreto” alla tutela della protezione dei dati personali
Il diniego o la limitazione dell'accesso civico generalizzato per esigenze di protezione dei dati personali è legittimo solo quando l'Amministrazione dimostri un pregiudizio concreto, non meramente ipotetico o indimostrato.
art. 4, par. 1, n. 1, RGPD
Il richiamo alla nozione di dato personale e al rischio di re-identificazione non esonera l'Amministrazione dall'indicare elementi concreti e verificabili che rendano effettivo il rischio identificativo.
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata
Ha consentito la definizione dell'appello in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'obbligo di ostensione nell'accesso civico riguarda anche i documenti non formati dall'amministrazione destinataria della richiesta, purché siano da essa detenuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, comprese quelle di vigilanza e controllo.
- Il diniego o la limitazione dell'accesso civico generalizzato per la tutela dei dati personali richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto; la mera prospettazione astratta del rischio di re-identificazione mediante incrocio con dati ulteriori non è sufficiente.
- Quando la tutela della riservatezza può essere realizzata mediante oscuramento selettivo dei nominativi o dei codici identificativi, l'amministrazione deve valutare e, ove possibile, consentire l'accesso parziale, non potendo escluderlo in via automatica.
- Per giustificare il rischio di re-identificazione, l'amministrazione deve indicare almeno elementi concreti e verificabili relativi ai dati, registri o informazioni ulteriori che, mediante incrocio, renderebbero identificabili gli interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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