Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10164/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendicazione immobiliare proposta da due soggetti che assumevano di essere proprietari esclusivi di alcuni terreni, con richiesta di rilascio e risarcimento del danno nei confronti dei convenuti. Un convenuto si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dei medesimi beni. Il Tribunale rigettava la rivendicazione e accoglieva l’usucapione; la Corte d’appello riformava in parte, rigettando anche la domanda di usucapione. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non provata la proprietà necessaria per la rivendicazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la corrispondenza tra i terreni rivendicati e quelli indicati nel titolo di acquisto. Il resistente proponeva ricorso incidentale denunciando travisamento della prova in relazione alla ricostruzione temporale dei fatti rilevanti ai fini della data di inizio del possesso utile ad usucapionem. La Corte rilevava inoltre che il ricorso non era stato notificato a tutte le parti del giudizio di merito, e che solo il ricorrente principale aveva chiesto la decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorso incidentale non era stato coltivato con istanza di decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure, sia quelle sulla prova della proprietà sia quelle sulla mancata CTU, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio per cui la valutazione delle prove e la scelta delle fonti probatorie appartengono al giudice di merito, purché la motivazione superi il minimo costituzionale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha considerato rinunciato per mancata presentazione dell’istanza di decisione dopo la proposta accelerata. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; inoltre il solo ricorrente principale è stato condannato al pagamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c. ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale come norma sul riparto dell’onere probatorio in tema di rivendicazione; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene volta a sollecitare una rivalutazione del fatto

  • art. 948 c.c.

    richiamato in tema di azione di rivendicazione; la Corte ribadisce che l’attore deve provare la proprietà e che la doglianza, nel caso concreto, mirava a contestare la valutazione di merito della Corte d’appello

  • art. 475 c.c.

    norma evocata nel ricorso principale tra quelle asseritamente violate

  • art. 476 c.c.

    norma evocata nel ricorso principale tra quelle asseritamente violate

  • art. 832 c.c.

    norma evocata nel ricorso principale sulla proprietà; non viene oggetto di autonoma statuizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale; la Corte non ravvisa un vizio di legittimità ma una richiesta di riesame del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale tra le norme asseritamente violate

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale tra le norme asseritamente violate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente principale per denunciare violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente principale per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata e all’omessa pronuncia

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale e alla pretesa carenza di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato dal ricorrente incidentale per travisamento della prova; la Corte lo tratta come critica di merito non consentita

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata è stata formulata ai sensi di questa norma; la mancata istanza di decisione del ricorso incidentale comporta la sua rinuncia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e per escludere incompatibilità del relatore/proponente

  • art. 96 c.p.c.

    applicato solo nei confronti del ricorrente principale, in quanto la decisione è conforme alla proposta e solo tale parte ha coltivato il ricorso chiedendo la decisione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale

  • Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013

    richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può risolversi in una revisione del giudizio di fatto

  • Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014

    richiamata per il principio del minimo costituzionale della motivazione

  • Cass. Sez. U, n. 9611 del 10/04/2024

    richiamata per escludere l’incompatibilità del presidente o del consigliere proponente nel collegio che definisce il giudizio

  • art. 948 c.c.

    la Corte lo considera la norma di riferimento per l’onere probatorio nella rivendicazione immobiliare

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: l’apprezzamento del materiale istruttorio, la scelta delle fonti di prova e la loro credibilità spettano al giudice di merito.
  • In tema di rivendicazione, l’attore deve fornire la prova del proprio diritto di proprietà; la contestazione della valutazione di merito sul punto, se non denuncia un effettivo errore di diritto o una motivazione meramente apparente, è inammissibile in cassazione.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, quando la sentenza impugnata esponga un percorso argomentativo sufficiente a superare il minimo costituzionale.
  • Quando, dopo una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., solo una delle parti impugna la proposta chiedendo la decisione, l’altra impugnazione non coltivata va considerata rinunciata.
  • Le conseguenze sanzionatorie della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. operano solo nei confronti della parte che abbia coltivato il ricorso; le spese, invece, vanno regolate considerando l’esito complessivo del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.