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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15702/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della custodia cautelare in carcere (per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990) sollevando tre motivi principali: (i) vizi nella acquisizione e utilizzabilità di prove digitali (videoriprese e conversazioni "chat") per mancata perquisizione informatica, mancata nomina di consulente tecnico e mancata conservazione della copia forense ai sensi delle norme sul reperimento di dati digitali (art. 247, comma 1-bis; art. 352, comma 1-bis; artt. 191, 178, 365, 360 c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità delle riprese fotografiche unilaterali; (ii) vizio delle autorizzazioni alle intercettazioni ambientali mediante captatore informatico ("trojan"), poiché il decreto autorizzativo sarebbe fondato su elementi indiziari provenienti dalle chat contestate (artt. 266, 267, 271 c.p.p.); (iii) errata applicazione dell'art. 384 c.p.p. e difetto del requisito di attualità del pericolo di fuga dedotto dal G.I.P., essendo basato su elementi generici, congetturali e non attuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente irricevibile la memoria trasmessa dal P.M. della Procura di Imperia, stabilendo che, in Cassazione, l'unico interlocutore autorizzato della pubblica accusa per la presentazione di memorie è la Procura generale presso la Corte di cassazione (richiamando art. 51, comma 1, lett. b), c.p.p., e principi collegati). In seguito ha constatato che, il 25 febbraio 2026, i difensori dei ricorrenti hanno dichiarato la rinuncia ai ricorsi; per tale motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla liquidazione, in via equitativa, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale contestata: i ricorrenti erano indiziati di reati relativi alla normativa sugli stupefacenti ai sensi di questa disposizione

  • art. 247 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa con riferimento alle garanzie procedurali nella conservazione e acquisizione dei dati informatici; la difesa deduceva che non è stata assicurata la conservazione della prova digitale secondo le prescrizioni

  • art. 352 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che non è stata effettuata corretta copia forense e conservazione del device e che pertanto le risultanze digitali sarebbero inutilizzabili

  • artt. 191, 178, 365, 360 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai vizi procedurali connessi ad atti di indagine e attività tecniche non ripetibili (nomina consulente tecnico, garanzie del contraddittorio, motivazione del provvedimento cautelare)

  • artt. 266, 267, 271 c.p.p.

    Norme sulle intercettazioni e sulle modalità di acquisizione delle conversazioni; la difesa sosteneva che le intercettazioni operate tramite captatore informatico risultano fondate su elementi (le chat) che, se ritenuti inutilizzabili, invaliderebbero il decreto di autorizzazione

  • art. 384 c.p.p.

    Riferito all'applicazione delle misure cautelari; la difesa contestava l'erronea applicazione in relazione al parametro del pericolo di fuga e alla necessità di attualità degli elementi valutati

  • art. 51 c.p.p.

    Interpretazione della Corte: stabilisce i soggetti legittimati ad "interloquire" in Cassazione; la Corte ha ritenuto che solo la Procura generale presso la Corte di cassazione possa presentare memorie della pubblica accusa

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle memorie: la Corte ha escluso la legittimazione delle Procure territoriali a presentare memorie direttamente alla Cassazione, riservando tale ruolo alla Procura generale

  • art. 311 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla qualità processuale del pubblico ministero: il potere di proporre ricorso non equivale alla qualifica di "parte" nella Cassazione tale da legittimare la presentazione diretta di memorie

  • art. 24-bis c.p.p.

    Menziato dalla giurisprudenza citata in tema di ruolo del P.M. territoriale nei giudizi di rinvio pregiudiziale; conferma l'orientamento secondo cui la Procura generale resta l'interlocutore unico in Cassazione

Massime di principio

  • La presentazione di memorie alla Corte di cassazione, in nome della pubblica accusa, deve avvenire tramite la Procura generale presso la Corte di cassazione: memorie inviate da Procure territoriali sono inammissibili.
  • La rinuncia formale dei difensori ai ricorsi in Cassazione determina l'inammissibilità dei ricorsi e la chiusura del giudizio di legittimità senza esame del merito; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni equitative (es. somma alla Cassa delle ammende).
  • Le contestazioni relative all'acquisizione di prove digitali (mancata copia forense, distruzione dell'originale, mancata nomina del consulente tecnico, assenza di conservazione del database originale) devono essere tempestivamente sollevate e documentate: tali vizi possono incidere sull'utilizzabilità della prova se provati, ma la Corte di cassazione, in assenza di decisione di merito, non ha valutato qui la fondatezza delle censure.
  • Se un provvedimento autorizzativo (p.es. intercettazione tramite captatore informatico) è fondato su elementi che si ritengono illegittimamente acquisiti, il contraddittorio e i rimedi vanno orientati a dimostrare il vizio originario, poiché la nullità o inutilizzabilità della prova di base può compromettere le acquisizioni successive.
  • Quanto al pericolo di fuga quale motivo per misure cautelari, esso deve essere desunto da elementi concreti, attuali e specifici; deduzioni generiche o basate su fatti superati possono non soddisfare il requisito dell'attualità.

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