Cassazione Penale, Ordinanza n. 30703/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna del Tribunale di Messina per la contravvenzione di porto di strumenti atti ad offendere. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato contravvenzionale di porto di strumenti atti ad offendere. I fatti accertati erano il ritrovamento, fuori dalla sua abitazione, di un coltello a serramanico tipo roncola, lungo complessivamente 19 cm, custodito nello zaino. Con il primo motivo si è contestata la responsabilità deducendo che l'accusa non avesse provato l'assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello; la Corte ha rilevato che la doglianza era priva di autosufficienza e comunque infondata, perché non indicava quale fosse il concreto giustificato motivo né che esso fosse stato rappresentato nell'immediatezza del controllo. Con il secondo motivo si è contestato l'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza la mancanza di dolo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, osservando che per la contravvenzione è sufficiente la colpa e che il giudice di merito aveva logicamente valorizzato il possesso consapevole dello strumento fuori dall'abitazione e l'assenza di una ragione giustificatrice attuale. Con il terzo motivo si è lamentata l'erronea qualificazione della condotta come porto e non come mero trasporto, poiché il coltello era nello zaino e quindi non immediatamente utilizzabile; la Corte ha respinto anche tale doglianza, affermando che la norma incriminatrice sanziona la circolazione fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di strumenti atti ad offendere, e non richiede che essi siano tenuti sulla persona in modo da poter essere impiegati istantaneamente.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
porto del coltello; giustificato motivo; strumenti atti ad offendere
Integra la contravvenzione la circolazione fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di uno strumento atto ad offendere; il giustificato motivo deve essere concreto, attuale e riferito all'immediatezza del controllo, non potendo essere dedotto solo ex post.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Il giustificato motivo rilevante ai fini della scriminante/elemento negativo del fatto deve essere espresso nell'immediatezza e suscettibile di verifica da parte degli operanti; non basta una giustificazione astratta o postuma.
Massime di principio
- Nel reato di porto di strumenti atti ad offendere, il "giustificato motivo" deve essere concreto, attuale e immediatamente verificabile al momento del controllo; non è sufficiente una spiegazione formulata successivamente in sede difensiva.
- Ai fini della contravvenzione di porto di strumenti atti ad offendere non è necessario che l'oggetto sia tenuto addosso in modo da poter essere usato istantaneamente: è sufficiente la disponibilità materiale dello strumento fuori dall'abitazione, in assenza di giustificazione attuale.
- Per le contravvenzioni, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dalla colpa; non occorre la prova di un dolo specifico, essendo sufficiente la consapevole riferibilità della condotta all'agente in presenza della materiale disponibilità dell'oggetto vietato.
- In sede di legittimità, la censura fondata su specifici passaggi della prova orale o documentale deve essere autosufficiente: occorre indicare e riprodurre il contenuto rilevante dell'atto o della deposizione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La distinzione tra porto e trasporto non può essere invocata per eludere la disciplina quando lo strumento resta comunque nella materiale disponibilità dell'agente durante la circolazione fuori dall'abitazione e non vi sia una finalità lecita, specifica e contestuale dello spostamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →