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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (offerente)

La controversia

Nel corso di una esecuzione immobiliare, durante la vendita senza incanto di beni pignorati, il professionista delegato aggiudicava gli immobili a una società offerente, escludendo un’altra concorrente per ritenuta insufficiente documentazione dei poteri di firma del soggetto che aveva sottoscritto l’offerta. La società esclusa proponeva reclamo al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., ottenendone l’accoglimento con revoca dell’aggiudicazione e ordine di ripetizione della gara tra gli offerenti originari. La società aggiudicataria proponeva quindi reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., ma il reclamo veniva respinto. In cassazione la società aggiudicataria deduceva quattro motivi avverso l’ordinanza collegiale, contestandone la legittimità e la sindacabilità, mentre la controparte resisteva con controricorso e chiedeva anche la liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’ordinanza collegiale emessa sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione resa ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. non avesse natura decisoria né definitiva, e quindi non fosse impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Ne è seguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e, inoltre, al pagamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c.; la Corte ha anche dato atto dell’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi; l’ordinanza impugnata non aveva tali caratteristiche.

  • art. 591-ter c.p.c.

    Il rimedio è utilizzabile per denunciare vizi del subprocedimento esecutivo e per superare difficoltà operative del delegato, non per risolvere con efficacia di giudicato incidenti di cognizione tra le parti o tra gli offerenti.

  • art. 617 c.p.c.

    I vizi del subprocedimento di vendita che possono incidere sulla legittimità degli atti successivi vanno fatti valere con opposizione agli atti esecutivi contro il primo atto successivo del giudice dell’esecuzione, di regola il decreto di trasferimento.

  • art. 591-bis c.p.c.

    Richiamato per descrivere le vendite delegate al professionista e la natura degli atti compiuti nel relativo subprocedimento.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il reclamo collegiale avverso l’ordinanza del g.e. nel subprocedimento di vendita non attribuisce, nel caso concreto, un provvedimento decisorio e definitivo impugnabile per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ha deciso in camera di consiglio con deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’adunanza.

  • art. 373 c.p.c.

    È stata considerata e liquidata la richiesta di spese relativa al subprocedimento di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. in materia di atti del subprocedimento di vendita delegata non è, di regola, provvedimento decisorio e definitivo, e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
  • I vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista non si consolidano in un provvedimento suscettibile di giudicato attraverso il solo reclamo al giudice dell’esecuzione o al collegio; essi vanno fatti valere, ove idonei a incidere sul risultato finale, con l’opposizione agli atti esecutivi contro il primo atto successivo del giudice dell’esecuzione.
  • Il rimedio ex art. 591-ter c.p.c. è funzionale alla correzione di difficoltà o irregolarità operative del delegato nella conduzione della vendita, non alla definizione con efficacia di giudicato di controversie tra offerenti o tra le parti dell’esecuzione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio e, se ne ricorrono i presupposti temporali, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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