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Ordinanza

Ordinanza n. 1944/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro la valutazione dell’amministrazione relativa all’insussistenza dei requisiti per la stipula del contratto di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva accolto la domanda cautelare del candidato. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda la valutazione dell’insussistenza dei requisiti per la stipula di un contratto di lavoro nell’ambito di una procedura concorsuale, in ragione di un precedente penale ritenuto ostativo. L’appellato aveva contestato, in sede cautelare, la valutazione amministrativa, valorizzando anche la collocazione temporale del precedente. Il Ministero ha sostenuto la legittimità della propria valutazione e l’assenza dei presupposti per la tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da significativi elementi di fondatezza. In particolare, ha escluso la manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione amministrativa circa l’insussistenza dei requisiti per la stipula del contratto di lavoro. La collocazione temporale del precedente penale non è stata ritenuta decisiva in senso contrario, considerati il titolo di reato e lo specifico impiego cui si riferiva la procedura concorsuale. In riforma dell’ordinanza cautelare del TAR, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione amministrativa sull’insussistenza dei requisiti per la stipula di un contratto di lavoro non è manifestamente illogica o irragionevole quando considera, in modo correlato, il titolo del precedente penale e la natura dello specifico impiego oggetto della procedura concorsuale.
  • La collocazione temporale di un precedente penale non impone, di per sé, di escluderne l’efficacia ostativa: nella fase cautelare essa deve essere valutata insieme alla tipologia del reato e alle caratteristiche concrete dell’impiego cui si riferisce la procedura.
  • Nell’appello cautelare, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza del TAR e respingere la domanda cautelare quando, sulla base di una cognizione sommaria, emergano significativi elementi di fondatezza dell’appello e non risultino illegittimità manifeste nella valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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