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Sentenza

Sentenza n. 5589/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) della determinazione Reg. Unico n. 380 del 16.05.2025 (successivamente pervenuta), con cui il Dirigente del SUAP ha annullato in autotutela l’autorizzazione tacita ottenuta dalla società ricorrente ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per l’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche sul fabbricato sito in Caserta, alla via Antonio Canova n. 5, ed ha sospeso, per l’effetto, i lavori; b) degli articoli 5, commi 3, 4 e 9, e 7, comma 7, del regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile (solo adesso conosciuti, divenuti lesivi e, in ogni caso, sempre disapplicabili); c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202503576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del SUAP che ha annullato in autotutela gli effetti del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione per una stazione radio base in via Antonio Canova 5 e ha ordinato la sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’annullamento d’ufficio, adottato il 16 maggio 2025, dell’autorizzazione tacita richiesta il 21 ottobre 2024 per installare una nuova infrastruttura di telecomunicazioni, nonché le disposizioni del regolamento comunale poste a fondamento dell’atto. Ha dedotto: (I) violazione del d.lgs. 259/2003 e difetto di istruttoria e dei presupposti, contestando l’addebito di non avere presentato il piano complessivo dei nuovi impianti richiesto dall’art. 5, comma 9, del regolamento; (II) violazione dell’art. 4 della l. 36/2001, sostenendo che i Comuni non possano introdurre criteri distanziali generici ed eterogenei rispetto a edifici sensibili; (III) falsa applicazione dell’art. 5, commi 1 e 2, del regolamento, perché la collocazione sul torrino scale rientrerebbe nella nozione di installazione sulla copertura dell’edificio; (IV) violazione dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 259/2003 e illegittimità dei commi 2-4 dell’art. 5 del regolamento, che, secondo la società, attraverso prescrizioni sulle falde e distanze dal filo di gronda avrebbero reso di fatto impossibile installare impianti nel centro abitato; (V) violazione dei principi di affidamento e buon andamento, poiché la società aveva comunicato la formazione del silenzio-assenso il 13 gennaio 2025, l’inizio lavori il 4 marzo 2025 e aveva completato l’infrastruttura entro il 15 aprile 2025 senza contestazioni comunali. Il Comune non si è costituito tempestivamente; sono intervenuti ad opponendum il condominio vicino all’impianto e una residente nelle vicinanze, chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente e autonomamente sufficiente a sostenere l’annullamento la violazione della distanza minima di 75 metri prevista dall’art. 7, comma 7, del regolamento comunale: l’impianto era a distanza inferiore da una struttura sanitaria che svolge attività ambulatoriale di riabilitazione e fisiokinesiterapia. Ha ritenuto legittimo, in base all’art. 8, comma 6, della l. 36/2001, individuare criteri localizzativi riferiti a siti sensibili specifici, purché non si produca in concreto una limitazione generalizzata della localizzazione tale da compromettere la copertura della rete nazionale. Nel caso concreto la società non ha adeguatamente dimostrato tale pregiudizio; il limite regolamentare è stato considerato riferito a un sito sensibile determinato e funzionale alla sua tutela. Il TAR ha inoltre rilevato che il progetto non rappresentava la distanza dalla struttura sanitaria e ha richiamato il principio per cui l’errata rappresentazione dei fatti da parte del privato, quando abbia dato luogo a un atto favorevole, non fonda un affidamento tutelabile e consente di assolvere l’onere motivazionale dell’annullamento mediante il richiamo a tale rappresentazione non veritiera. La questione relativa alla mancata presentazione del piano complessivo e le censure sulla collocazione sul torrino e sulle ulteriori prescrizioni dell’art. 5 non sono state esaminate autonomamente, in quanto assorbite dalla ragione decisiva. Sono stati ammessi gli interventi ad opponendum: i vicini erano titolari di un interesse giuridicamente qualificato al mantenimento dell’annullamento; inoltre, il termine per impugnare il titolo edilizio decorreva dalla percepibilità certa e univoca delle caratteristiche delle opere, individuata al 5 aprile 2025, e l’annullamento comunale del 16 maggio aveva fatto venir meno il loro interesse a impugnare quel titolo. Respinta l’eccezione della società sulla tardività degli interventi. La memoria del Comune, depositata dopo il passaggio della causa in decisione, è stata dichiarata inammissibile e non valutata. La società è stata condannata a rifondere agli intervenienti complessivi € 3.000, oltre IVA e CPA, pari a € 1.500 per ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    “6. I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.”

    La disposizione consente ai Comuni di adottare regole localizzative per il corretto insediamento degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione, anche con riferimento a siti sensibili individuati specificamente, ma vieta limitazioni che investano aree generalizzate del territorio o incidano sui limiti e sui valori radioprotezionistici riservati allo Stato. Il criterio distanziale applicato nel caso è stato ritenuto riferito a un sito sanitario specifico e non dimostrato come ostativo alla copertura della rete.

  • art. 7, comma 7, del regolamento comunale di Caserta per l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti

    “è vietata la installazione di impianti di stazioni radio base ad una distanza inferiore a mt. 75 (settantacinque) da strutture adibite a scuole, ospedali, case di cura o altri immobili destinati ad attività scolastiche e sanitarie”

    La previsione introduce un limite di 75 metri rispetto a strutture specificamente destinate ad attività scolastiche e sanitarie. Poiché la stazione radio base era collocata a distanza inferiore da una struttura sanitaria, il TAR ha ritenuto la localizzazione incompatibile con il regolamento e tale ragione sufficiente a sostenere l’annullamento dell’autorizzazione tacita.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    “l'erronea prospettazione, da parte del privato, delle circostanze poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare una sua posizione di affidamento, ragione per cui l'onere motivazionale del provvedimento di annullamento d'ufficio sarà soddisfatto richiamando la non veritiera prospettazione di parte”

    Quando un atto favorevole è stato ottenuto sulla base di un’erronea rappresentazione dei fatti imputabile al privato, non sorge un affidamento tutelabile e l’amministrazione può assolvere l’onere motivazionale dell’annullamento d’ufficio richiamando tale rappresentazione.

Massime di principio

  • In base all’art. 8, comma 6, della l. 36/2001, il Comune può disciplinare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione per il corretto insediamento territoriale e la tutela di siti sensibili individuati specificamente; la legittimità di limiti distanziali va valutata anche in concreto, verificando se compromettano la capillarità della rete e la copertura del servizio. Sono invece precluse limitazioni localizzative riferite ad aree generalizzate e disposizioni comunali che incidano sui limiti di esposizione elettromagnetica riservati allo Stato.
  • La violazione di una distanza minima regolamentare riferita a un sito sensibile specificamente individuato può costituire ragione autonoma sufficiente per annullare l’autorizzazione tacita all’installazione di una stazione radio base, quando non sia adeguatamente dimostrato che il limite comprometta la copertura della rete.
  • L’erronea rappresentazione, da parte del privato, delle circostanze di fatto poste a fondamento di un provvedimento favorevole esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile e può soddisfare l’onere motivazionale dell’annullamento d’ufficio mediante il richiamo alla rappresentazione non veritiera.
  • L’intervento ad opponendum è ammissibile quando il terzo dimostri un interesse giuridicamente rilevante, anche dipendente o accessorio rispetto a quello azionato, che lo differenzi dalla generalità dei consociati e gli consenta di trarre un vantaggio dal rigetto del ricorso. La mancata impugnazione originaria del titolo favorevole non preclude l’intervento contro il successivo annullamento in autotutela, trattandosi di procedimenti autonomi.
  • Per l’impugnazione di titoli relativi a interventi edilizi, il termine decorre da quando le opere rendono conoscibili in modo certo e univoco le loro caratteristiche e l’entità delle eventuali violazioni; la sola comunicazione di inizio lavori non è, di per sé, sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

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