Cassazione Penale, Sentenza n. 17198/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze in abbreviato, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato, nonostante la gravità della condotta e ulteriori elementi (stato di irregolare sul territorio, ripetute segnalazioni per reati contro il patrimonio, assenza di radicamento e occupazione stabile), la misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen.; lamentava inoltre che, pur avendo il giudice negato le circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. per particolare gravità, non si fosse proceduto all'espulsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha richiamato un orientamento di legittimità secondo cui l'espulsione ex art. 235 cod. pen. è una misura di sicurezza personale facoltativa applicabile solo se il giudice, con adeguata motivazione, accerta la sussistenza della pericolosità sociale. Pertanto la mancata applicazione della misura in sentenza equivale a una valutazione negativa, implicita o esplicita, della pericolosità. Nel caso concreto il giudice di merito non ha ritenuto, anche se ha escluso le attenuanti per particolare gravità, che quegli elementi giustificassero un giudizio di pericolosità sociale; tale valutazione (anche se implicita) non è rivedibile in sede di legittimità se non per profili di diritto. In conseguenza di ciò il ricorso è stato respinto (P.Q.M. rigetta il ricorso).
Norme richiamate
art. 235 cod. pen.
L'espulsione dello straniero è qualificata come misura di sicurezza personale facoltativa applicabile dal giudice solo quando, con adeguata motivazione, sia accertata la pericolosità sociale; la mancata applicazione implica una valutazione negativa della pericolosità.
art. 62-bis c.p.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: il giudice di primo grado ha negato il riconoscimento delle attenuanti per particolare gravità della condotta, ma tale decisione non impone automaticamente l'applicazione della misura di espulsione senza una specifica e adeguata motivazione sulla pericolosità sociale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123)
Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123
Conferma il principio che l'espulsione è misura facoltativa e che la sua omissione equivale a valutazione negativa della pericolosità sociale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Rv. 268303)
Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Rv. 268303
Ulteriore precedente che sostiene la necessità di motivazione adeguata sulla pericolosità sociale per l'applicazione dell'espulsione.
Massime di principio
- L'espulsione ex art. 235 cod. pen. è una misura di sicurezza facoltativa: il giudice può applicarla solo dopo una motivazione specifica che accerti la pericolosità sociale del condannato.
- La mancata applicazione dell'espulsione nella sentenza di condanna si interpreta come una valutazione negativa, implicita o esplicita, circa la pericolosità sociale; ciò rende inammissibile, in Cassazione, una mera riconsiderazione di merito degli stessi elementi.
- Fatti quali irregolarità di soggiorno, precedenti o segnalazioni non sono automaticamente sufficienti per imporre l'espulsione: è necessaria una motivazione del giudice che colleghi tali elementi a un giudizio di pericolosità sociale.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina le valutazioni di merito adeguatamente motivate; il ricorso per cassazione è fondato solo se manca la motivazione o è viziata sul piano giuridico.
- Se la parte pubblica intende ottenere l'espulsione, deve chiedere espressamente e fornire elementi idonei a sostenere in giudizio la sussistenza della pericolosità sociale e farne emergere l'esigenza nella motivazione del giudice di merito.
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