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Sentenza

Sentenza n. 5554/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del direttore generale n. -OMISSIS- del 05/10/2022, pubblicata in pari data, con la quale veniva approvata e pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori della procedura di selezione codice D102 – collaboratore tecnico professionale – ruolo tecnico cat. D – nella parte qua non risultava inserito il nominativo del ricorrente, e, per l'effetto, venivano proclamati i relativi vincitori; - della graduatoria definitiva di merito dei vincitori della procedura di selezione codice D102 – collaboratore tecnico professionale – ruolo tecnico cat. D - nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente per quanto di ragione; - della comunicazione prot. -OMISSIS- del 3/6/2022 a firma del direttore amministrativo p.t., indirizzato al presidente di commissione della selezione de qua, nei limiti dell'interesse qui fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente, di cui il medesimo ne è venuto a conoscenza il 24/11/2022 in conseguenza di sua formale richiesta di accesso agli atti; - del verbale n. 5 del 12/7/2022 della commissione giudicatrice della selezione de qua con il quale veniva concluso l'esame delle istanze presentate e si procedeva alla redazione della graduatoria di merito qui impugnata; - dei provvedimenti di data e numero ad oggi sconosciuti se e in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente; - di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 5/1/2023: per l’annullamento: a) della deliberazione n. -OMISSIS- del 5.10.2022; b) di tutti gli altri atti preordinati connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/1/2023: per l’annullamento - della deliberazione del direttore generale n. 912 del 30/12/2022, pubblicata in pari data, con la quale veniva confermata la graduatoria definitiva dei vincitori della procedura di selezione codice D102 – collaboratore tecnico professionale – ruolo tecnico cat. D – nella parte qua non risultava inserito il nominativo del ricorrente, e, per l'effetto, venivano proclamati i relativi vincitori; - della graduatoria definitiva di merito dei vincitori della procedura di selezione codice D102 – collaboratore tecnico professionale – ruolo tecnico cat. D - nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente per quanto di ragione; - della nota prot. 67164 del 27/12/2022, con la quale il Presidente della Commissione esaminatrice cod. D102 ha trasmesso il verbale della Commissione dal quale non si rileva alcuna necessità di rettifica o di rivalutazione rispetto ai controlli effettuati, nei limiti dell'interesse qui fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente; - della nota prot. 67493 del 28/12/2022 con la quale il Presidente della commissione esaminatrice cod. DS102 ha trasmesso il verbale della commissione dal quale si rileva la rettifica “per mero errore di calcolo” del punteggio della candidata posta 6° posto che, per effetto di detta revisione di punteggio, risulta collocata al 4° posto, con contestuale modifica della graduatoria stessa che non comporta comunque variazione nella nomina dei vincitori; - dei provvedimenti di data e numero ad oggi sconosciuti se e in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente; - di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente nonché per l’accertamento e per la declaratoria: - del diritto del ricorrente, previo riconoscimento allo stesso del punteggio pari a 18.10 e alla conseguente rettifica della graduatoria di merito della selezione interna de qua, ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito dei vincitori idonei alla selezione interna de qua. e per la declaratoria: - di inefficacia e/o di nullità e/o illegittimità dei relativi contratti integrativi di lavoro, ove stipulati, nelle more della decisione della presente controversia, in conseguenza della graduatoria di merito impugnata.

Giustizia amministrativa202205901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della selezione interna codice D102 per 14 posti di collaboratore tecnico professionale, approvata il 5 ottobre 2022 e successivamente confermata il 30 dicembre 2022, nella parte in cui non collocava il ricorrente tra gli idonei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente ARPAC dal 2 dicembre 2008 e inquadrato in categoria C4, aveva partecipato alla selezione interna per la progressione verticale alla categoria D, risultando quindicesimo con 12,75 punti, a 0,50 punti dall’ultimo candidato collocato in posizione utile. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ha dedotto: (1) la mancata attribuzione di 4 punti per la laurea specialistica in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, ulteriore rispetto alla laurea triennale dichiarata quale titolo di accesso, denunciando violazione della lex specialis ed eccesso di potere; (2) l’omessa attribuzione di 1,25 punti per l’incarico di addetto alle misure di prevenzione incendi, che aveva indicato nella voce “altro” anziché nella categoria degli incarichi formalmente attribuiti, sostenendo che dovesse essere valutato nella categoria corretta; (3) l’erronea decurtazione di 0,10 punti per un incarico di componente di gruppo di lavoro. Ha chiesto l’annullamento delle graduatorie, l’accertamento del diritto al punteggio complessivo di 18,10 e all’inserimento in posizione utile, nonché la declaratoria d’inefficacia o nullità dei contratti integrativi eventualmente stipulati. Il controinteressato ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione dell’atto conclusivo, ha chiesto il rigetto nel merito e ha proposto ricorso incidentale per ottenere a sua volta punteggi aggiuntivi per titoli analoghi. ARPAC ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione di approvazione della graduatoria e ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso principale. Quanto ai 4 punti per la laurea specialistica, ritiene che il titolo biennale collegato alla laurea triennale utilizzata per l’accesso costituisca un percorso formativo unitario e non un titolo effettivamente ulteriore; riconoscerlo come titolo aggiuntivo produrrebbe una disparità di trattamento rispetto ai candidati con laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea del vecchio ordinamento. Quanto all’incarico antincendio, il giudice ritiene che esso non rientrasse tra gli incarichi valutabili dalla specifica griglia e che, avendolo il candidato inserito nella voce “altro”, priva di punteggio, l’amministrazione non fosse tenuta a ricollocarlo autonomamente in altra categoria: il soccorso istruttorio non può rimediare a un errore imputabile al concorrente, in contrasto con autoresponsabilità e parità di trattamento. La censura sulla decurtazione di 0,10 punti è dichiarata priva di interesse, perché anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe consentito al ricorrente di superare il controinteressato, dal quale era distanziato di 0,50 punti. Le eccezioni preliminari di ARPAC e del controinteressato non sono esaminate nel merito. L’impugnazione incidentale del controinteressato è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo egli conservato il bene della vita cui aspirava. Spese integralmente compensate per la natura interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, lett. c), dell’avviso di selezione

    Ai fini della valutazione dei titoli “ulteriori”, e dunque onde ottenere un punteggio aggiuntivo, tale alterità deve quindi essere costituita dalla presenza di percorsi formativi non omogenei tra loro e dunque posti non in sequenza ma in chiara discontinuità accademica l’uno rispetto all’altro (es. laurea in giurisprudenza e triennale/magistrale).

    Il punteggio per il titolo ulteriore spetta soltanto per un percorso formativo effettivamente distinto e non sequenziale rispetto al titolo usato per accedere alla selezione; non può essere attribuito separatamente per il biennio specialistico che completa la laurea triennale impiegata come titolo di accesso.

  • art. 7, comma 2, lett. d), dell’avviso di selezione

    L’incarico di lavoratore designato all’attuazione delle misure antincendio non rientra in nessuno dei casi riportati nella tabella valutazione degli incarichi rivestiti dai candidati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d) del bando, per cui lo stesso poteva essere allegato dal ricorrente come incarico di cui alla lettera r) (ALTRO) e per la quale la tabella stessa non riconosceva alcun punteggio.

    L’incarico antincendio indicato non è riconducibile alle tipologie valutabili dalla griglia e, se correttamente collocato nella voce residuale “altro”, non dà diritto a punteggio.

  • art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017

    Il ricorrente, dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale Protezione Ambientale della Campania, (di seguito ARPAC), a far data dal 2 dicembre 2008, inquadrato nella categoria di assistente tecnico C4, ha partecipato alla selezione interna per la progressione verticale ex art. 22, c. 15 del d.lgs. 75/2017, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1 del d.l. 80/2021, convertito con l. 113/2021, riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato per la copertura di complessivi n. 68 posti, indetta ed approvata con deliberazione del direttore generale n. 76 del 9 febbraio 2022.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura interna di progressione verticale riservata al personale di ruolo; la decisione non ne elabora un’interpretazione autonoma.

  • art. 3, comma 1, d.l. 80/2021, convertito con l. 113/2021

    Il ricorrente, dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale Protezione Ambientale della Campania, (di seguito ARPAC), a far data dal 2 dicembre 2008, inquadrato nella categoria di assistente tecnico C4, ha partecipato alla selezione interna per la progressione verticale ex art. 22, c. 15 del d.lgs. 75/2017, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1 del d.l. 80/2021, convertito con l. 113/2021, riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato per la copertura di complessivi n. 68 posti, indetta ed approvata con deliberazione del direttore generale n. 76 del 9 febbraio 2022.

    La disposizione è indicata, in combinato disposto con l’art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, come fondamento della selezione interna; la sentenza non ne ricava una regola interpretativa distinta.

  • art. 21 d.lgs. 81/2008

    Altrettanto infondata è la richiesta relativa all’attribuzione di un ulteriore punteggio di 1,25 per la lettera r) dell’Allegato C, per il titolo di lavoratore designato l’incarico di lavoratore designato all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi ai sensi del d.lgs. 81/2008.

    La disposizione è menzionata per identificare l’incarico antincendio dichiarato dal candidato; la decisione sul punteggio dipende dalla sua non riconducibilità alle categorie valutabili previste dal bando.

Massime di principio

  • Nei concorsi o nelle selezioni pubbliche, il titolo di studio che completa in sequenza quello utilizzato per l’ammissione, come il biennio specialistico successivo alla laurea triennale, non costituisce un titolo ulteriore valutabile ai fini di un punteggio aggiuntivo quando i due segmenti formano un percorso unitario; la diversa valutazione determinerebbe una disparità rispetto a titoli di pari durata e valore conseguiti in un unico percorso.
  • Il soccorso istruttorio non consente di correggere l’errata classificazione, da parte del concorrente, di un titolo o incarico nelle categorie previste dalla domanda quando la scelta e l’onere di indicazione spettano al candidato e la correzione inciderebbe sulla parità di trattamento; le conseguenze dell’errore ricadono sul concorrente in applicazione del principio di autoresponsabilità.
  • Una censura sul punteggio è priva di interesse quando il suo eventuale accoglimento non potrebbe modificare la posizione utile del candidato in graduatoria rispetto al concorrente che lo precede.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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