Cassazione Penale, Sentenza n. 36237/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Trinacria contro il rigetto, da parte della Corte d'appello di Palermo, della richiesta di revoca del sequestro preventivo su più beni mobili (autoveicoli). Due motivi principali: (1) la ricorrente deduceva interesse all'impugnazione per nove veicoli sui quali il G.I.P. aveva già disposto la restituzione (provvedimento del 7/2/2019), ritenendo che la persistente iscrizione del vincolo nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ostasse alla circolazione; (2) con riguardo al veicolo indicato al n.10 dell'elenco, la ricorrente sostiene che il trasferimento del bene a suo favore risultava da un certificato di proprietà recante data e firma del legale rappresentante della venditrice, autenticata, nonostante la mancata annotazione nel P.R.A.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo: manifesta infondatezza perché i beni erano già stati oggetto di provvedimento di rimozione del vincolo con ordine di restituzione; la mancata cancellazione dal P.R.A. o la mancata riconsegna costituiscono profili di esecuzione del provvedimento, non titolo per ottenere un distinto provvedimento restitutorio. Sul secondo motivo: inammissibile per assenza di specificità; la ricorrente non ha indicato un atto con data certa anteriore al sequestro idoneo a provare la cessione del veicolo n.10. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato valutato entro i limiti di ammissibilità sanciti dalla disciplina dei motivi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma relativa alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in materia di ricorsi per cassazione; qui utilizzata per la fase di trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per determinare la sanzione di euro 3.000,00 e le spese processuali
Massime di principio
- La sussistenza di un provvedimento giudiziale precedente che ordina la restituzione esclude, di norma, l'interesse a un nuovo provvedimento restitutorio: la questione restante è di esecuzione (ottenere l'effettiva riconsegna e la cancellazione del vincolo nei pubblici registri), non di merito del sequestro.
- La persistenza dell'iscrizione di un vincolo nel P.R.A. dopo un ordine di restituzione non costituisce di per sé titolo per un nuovo rimedio giudiziario diverso dall'azione esecutiva o dai rimedi volti a ottenere l'effettiva esecuzione dell'ordine già emanato.
- Per provare il trasferimento di un bene immobilizzato da sequestro è necessario fornire documentazione specifica e sufficiente: un atto con data certa anteriore al sequestro o prova dell'annotazione nel registro competente (P.R.A.) è normalmente richiesto; mere attestazioni non dettagliate o documenti non datati/annotati non bastano.
- In cassazione è richiesta adeguata specificità dei motivi: deduzioni generiche o prive di elementi probatori precisi sono inammissibili per mancata specificità.
- Quando si è in possesso di un ordine di restituzione sostanziale ma l'esecuzione non è avvenuta, il rimedio corretto è procedere con gli strumenti esecutivi o istanze specifiche per l'esecuzione forzata o per la cancellazione del vincolo nei pubblici registri, anziché chiedere un nuovo provvedimento restitutorio.
- Conservare e registrare formalmente i trasferimenti (es. annotazione al P.R.A., atti con data certa e firme/autentiche) è essenziale per difendere efficacemente la titolarità dei beni in procedure cautelari e per opporre il trasferimento alle misure cautelari.
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