Cassazione Civile, Ordinanza n. 09047/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla tassazione separata di una prestazione pensionistica complementare erogata in forma di capitale a un ex dipendente di banca andato in pensione il 31 dicembre 2003. Il fondo pensione, come sostituto d'imposta, aveva effettuato il conteggio secondo la disciplina allora vigente, consentendo poi all'Amministrazione finanziaria di riliquidare l'imposta secondo l'aliquota media del quinquennio precedente. Nelle more è entrato in vigore il d.lgs. n. 252/2005; l'Ufficio ha quindi inviato una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, riliquidando la pretesa e richiedendo il pagamento dell'IRPEF residua. Il contribuente ha pagato e poi chiesto il rimborso, ma l'Ufficio ha opposto silenzio-rifiuto. Il ricorso introduttivo è stato accolto in primo grado e la CTR Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 avesse fatto venir meno il potere di riliquidazione per le prestazioni in capitale erogate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 23, comma 5, sostenendo che la norma non aveva eliminato in assoluto il potere di liquidazione, ma solo il criterio fondato sull'aliquota media del quinquennio precedente, mentre nel caso concreto era stata applicata l'aliquota del reddito di riferimento distinguendo i montanti maturati prima e dopo il 31 dicembre 2000. Gli eredi hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita notifica errata, poiché il decesso del contribuente era intervenuto prima della pubblicazione della sentenza d'appello e il ricorso avrebbe dovuto essere notificato collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, richiamando il principio di ultrattività del mandato difensivo: poiché il decesso della parte non era stato dichiarato o notificato nei modi e tempi di legge, il difensore continuava a rappresentarla anche ai fini dell'impugnazione. Nel merito ha respinto il solo motivo di ricorso, affermando che l'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 ha escluso la riliquidazione soltanto per le "maggiori imposte" relative alle prestazioni previdenziali in capitale già erogate e non ancora iscritte a ruolo, e non in modo assoluto per ogni forma di riliquidazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole ai contribuenti, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese; ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005
"non si d[è] luogo all'attività di riliquidazione prevista dal secondo periodo della stessa disposizione"
La disposizione transitoria va letta nel senso che impedisce solo la riliquidazione delle maggiori imposte sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora iscritte a ruolo, non un divieto assoluto di ogni attività di liquidazione.
art. 21, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 252/2005
Ha abrogato l'art. 20 del T.U.I.R. con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Prevedeva la tassazione delle prestazioni complementari con successiva riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari secondo l'aliquota media dei cinque anni precedenti.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Richiamato come criterio di determinazione dell'aliquota applicabile alla tassazione separata delle prestazioni complementari nel regime previgente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Base della comunicazione di irregolarità con cui l'Ufficio ha proceduto alla riliquidazione e richiesto il pagamento dell'IRPEF residua.
art. 299 c.p.c.
Rileva per gli eventi interruttivi del processo, tra cui la morte della parte.
art. 300 c.p.c.
In mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, opera l'ultrattività del mandato alla lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicabile quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale, la disciplina transitoria del d.lgs. n. 252/2005 va interpretata restrittivamente: essa esclude soltanto la riliquidazione delle maggiori imposte per le prestazioni già erogate e non ancora iscritte a ruolo, non il potere dell'Amministrazione di effettuare in astratto ogni forma di liquidazione.
- L'interpretazione della norma transitoria deve essere coerente con la sua ratio di evitare un aggravamento dell'onere fiscale per i soggetti già sottoposti al previgente regime, quando alla data di entrata in vigore della nuova disciplina l'Amministrazione non abbia ancora concluso la riliquidazione.
- Una lettura che estenda il divieto di riliquidazione oltre il testo della norma e oltre le "maggiori imposte" sarebbe incompatibile con i canoni di ragionevolezza e con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- Nel processo civile, se la morte della parte non è stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi previsti, opera l'ultrattività del mandato difensivo: il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non fosse avvenuto, con conseguente validità della notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito.
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