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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Terni in ordine all’istanza del 09 agosto 2025, reiterata in data 16 dicembre 2025 , con cui la Sig.ra Simona Giansante ha chiesto al Comune di Terni di “- Di dare positivo riscontro all’istanza dell’8.08.2025 - Di adottare ogni misura idonea a stabilizzare la Signora Simona Giansante nel rapporto di lavoro con il Comune di Terni - Di adottare, in ogni caso, la misura idonea alla copertura del posto Istruttore Didattico Categoria CI e, in particolare, mediante la stabilizzazione della Signora Simona Giansante, diffidando l’Amministrazione dall’adottare provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato sul suddetto posto resosi vacante a pregiudizio degli interessi e diritti della Signora Simona Giansante”; - nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Terni a provvedere in ordine alle istanze del 09.08.2025 e del 16.12.2025; nonché, per quanto possa occorrere, per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione Comunale;

Giustizia amministrativa202600151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sulle istanze del 9 agosto e 16 dicembre 2025 dirette a ottenere la stabilizzazione nel posto di Istruttore Didattico, categoria C1

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, alle dipendenze del Comune dal 2013 con plurimi contratti annuali a tempo determinato, aveva chiesto la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 75/2017 e, in subordine, l’adozione di misure per coprire il posto che si sarebbe reso vacante dal gennaio 2026 per pensionamento. Dopo aver reiterato l’istanza il 16 dicembre 2025, ha proposto azione avverso il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., sul presupposto dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche in presenza di attività discrezionale. Ha chiesto inoltre la condanna del Comune a provvedere e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità perché, il 26 giugno 2026, aveva riscontrato l’istanza; ha inoltre contestato l’esistenza di un precedente silenzio e l’obbligo di stabilizzare, sostenendo che la disciplina applicabile configura una facoltà e richiede, tra l’altro, reclutamento tramite procedura concorsuale, valutazione positiva, programmazione e disponibilità delle facoltà assunzionali. La ricorrente ha contestato il carattere satisfattivo del riscontro e ha sostenuto di possedere i requisiti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la nota comunale del 26 giugno 2026 aveva fornito un riscontro espresso e articolato, così facendo cessare l’inerzia dedotta. La circostanza che il riscontro fosse negativo e non satisfattivo non consentiva al giudice del silenzio di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, poiché la stabilizzazione costituisce una scelta discrezionale dell’ente, condizionata alla programmazione del fabbisogno, alle facoltà assunzionali e alla compatibilità economico-finanziaria; non ricorrevano quindi i presupposti dell’art. 31, comma 3, c.p.a. per una pronuncia sulla pretesa sostanziale. Il TAR non ha deciso se la ricorrente possedesse i requisiti per la stabilizzazione né ha annullato il diniego. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La Sig.ra Giansante ha quindi promosso la presente impugnativa ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., allegando la sussistenza di un silenzio- inadempimento del Comune di Terni in contrasto con il disposto di cui agli artt. 2 e 2 bis della L. n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 31 e 117 del D. Lgs. n. 104/10, essendo obbligo della Pubblica Amministrazione adottare un provvedimento espresso sull’istanza del soggetto interessato, anche allorchè si verta in ipotesi di attività discrezionale.

    L’azione avverso il silenzio tutela l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; nel caso concreto, tuttavia, tale azione è divenuta improcedibile dopo l’adozione di un riscontro espresso in corso di giudizio.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Non è peraltro di ostacolo a tale esito, come opinato da parte ricorrente, la circostanza che tale pronuncia non sia satisfattiva dei suoi interessi, dato che, ai sensi dell’art. 31, comma 3. cod. proc. amm., il Giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo se si tratta di attività vincolata, se la discrezionalità è esaurita ovvero non residuano ulteriori adempimenti istruttori in capo all’Amministrazione: non v’è dubbio che per tale tipo di procedure è prevista “solo una facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere alla stabilizzazione del personale c.d. precario, dovendo l'avvio della procedura di reclutamento in oggetto essere preceduta da un'attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico — finanziaria delle relative assunzioni.”

    Nel giudizio sul silenzio il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo nei casi indicati dall’art. 31, comma 3, c.p.a. Poiché la stabilizzazione è rimessa a una valutazione discrezionale dell’ente e presuppone valutazioni di programmazione e compatibilità finanziaria, il giudice non può imporla in questa sede.

  • art. 3, comma 5, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023

    La regola decisiva per stabilizzare personale non dirigente negli enti locali è l’art. 3, comma 5, D.L. 44/2023 (L. 74/2023), valevole, ad oggi, fino al 31.12.2026, che, in ogni caso, consente e non obbliga la stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi (anche non continuativi) negli ultimi 8 anni.

    La disciplina consente, ma non impone, la stabilizzazione del personale a tempo determinato che soddisfi i requisiti di servizio; l’esercizio della facoltà resta subordinato alle ulteriori condizioni previste e alle scelte programmatorie e finanziarie dell’ente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso fa venir meno l’inerzia e determina l’improcedibilità della domanda, anche se il provvedimento è negativo e non soddisfa l’interesse del ricorrente.
  • Nel rito sul silenzio il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale soltanto nei casi previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a.; quando residua una valutazione discrezionale dell’amministrazione o occorrono ulteriori valutazioni istruttorie, non può sostituirsi all’ente.
  • La stabilizzazione del personale precario degli enti locali prevista dall’art. 3, comma 5, d.l. 44/2023 costituisce una facoltà e non un obbligo dell’amministrazione, ed è subordinata alle condizioni legali, alla programmazione del fabbisogno e alla compatibilità economico-finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoStabilizzazione e precariato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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