Ordinanza n. 212/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento, - dell’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 05.09.2024 resa dall’Ufficio Paesaggio – Settori Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Otranto, avente ad oggetto “PROGETTO: Adeguamento tecnologico degli impianti di telecomunicazioni esistenti dei gestori Wind Tre, Vodafone e installazione di nuovo impianto Iliad per telefonia mobile e sostituzione dell’infrastruttura esistente di proprietà CELLNEX - Via Porto Santo Stefano n. 1 (Fg. 22 p.lla 938)”, nella parte in cui è stata subordinata alla “condizione che la stessa mantenga invariate le attuali caratteristiche di amovibilità (carrato) e che le nuove antenne non superino l’altezza totale dell’attuale infrastruttura, nel rispetto di quanto originariamente assentito”; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica subordinata al mantenimento dell'amovibilità dell'infrastruttura e al divieto di superare l'altezza dell'impianto esistente
Esito
La controversia
La società proprietaria dell'infrastruttura di telecomunicazioni ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica comunale relativa all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti e all'installazione di un nuovo impianto per telefonia mobile, contestandone le condizioni prescrittive relative al mantenimento delle caratteristiche di amovibilità e al limite di altezza delle nuove antenne. Nel giudizio sono costituite anche il Ministero della Cultura e altre società operatrici di telecomunicazioni. Il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità dell'intervento di Vodafone Italia S.p.A., ritenendo che l'intervento abbia natura litisconsortile e che non sia stato proposto entro il termine per impugnare l'atto; ha quindi sottoposto la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità dell'intervento di Vodafone Italia S.p.A. per la sua natura litisconsortile e per la proposizione oltre il termine di impugnazione, ha assegnato a tutte le parti il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie difensive sulla questione. Il giudizio resta pertanto pendente e non è stata adottata alcuna statuizione sull'illegittimità delle prescrizioni paesaggistiche o sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
assegna alle parti il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie difensive, onde dedurre intorno alla questione indicata in motivazione
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità dell'intervento, deve previamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
- L'intervento con natura litisconsortile può essere dichiarato inammissibile se proposto oltre il termine previsto per l'impugnazione dell'atto oggetto del giudizio; la relativa questione deve essere esaminata nel contraddittorio delle parti.
Come è indicizzato
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