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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16976/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori eseguiti presso una struttura ospedaliera. L'impresa appaltatrice aveva ottenuto in primo grado la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per spese generali e mancato utile. La corte d'appello ha invece ritenuto prevalente l'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi di sicurezza, reputando legittima la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante e respingendo la domanda di risoluzione. Con il ricorso per cassazione l'impresa ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione mancante, sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato la natura contrattuale dell'obbligo della committente di consegnare le aree secondo PSC e cronoprogramma, né la valutazione del CTU sui rispettivi inadempimenti; 2) ulteriore omesso esame circa la pretesa prevalenza dell'inadempimento dell'a.t.i. appaltatrice, ritenuta senza motivazione e contro la consulenza tecnica; 3) violazione e falsa applicazione delle clausole contrattuali, dell'art. 1372 c.c. e dei criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la committente non potesse modificare il cronoprogramma dopo la consegna e che la corte avesse interpretato erroneamente il capitolato speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, formalmente ex art. 360, n. 5 c.p.c., non denunciassero un vero omesso esame di fatti storici decisivi, ma contestassero la valutazione giuridica e probatoria compiuta dal giudice di merito; inoltre, la corte d'appello aveva comunque preso in considerazione i fatti rilevanti e motivato sulla prevalenza dell'inadempimento dell'appaltatrice. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; la censura sui criteri ermeneutici è stata definita priva di pertinenza perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sulla clausola specificamente richiamata dalla ricorrente. Ne è seguita la condanna dell'impresa ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non può essere usato per censurare valutazioni giuridiche, argomentazioni o il peso delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, e il come e il quando esso sia stato discusso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone il rigoroso rispetto degli oneri di indicazione e produzione richiesti per il ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e l'errata applicazione della norma, non la rivalutazione della fattispecie concreta.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la vincolatività del contratto, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro la ricostruzione dei fatti di causa.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico, ma la sua deduzione è stata reputata non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, ma senza attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999

    Menzi onato nel racconto dei fatti come base della sospensione/risoluzione disposta dalla stazione appaltante e contestata dall'appaltatrice; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione.

Massime di principio

  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se denuncia non un fatto storico omesso, ma una valutazione giuridica o una diversa lettura delle prove.
  • Gli elementi istruttori non sono "fatti" ai fini del vizio di omesso esame quando il fatto storico che essi rappresentano sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La decisività del fatto omesso richiede che, se esaminato, esso avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa, non essendo sufficiente un generico dissenso sulla ponderazione delle risultanze probatorie.
  • La censura di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova ricostruzione della vicenda concreta o una rivalutazione del merito.
  • La deduzione di errata interpretazione di clausole contrattuali è inammissibile se la sentenza impugnata non ha realmente fondato la decisione sulla clausola richiamata dal ricorrente, oppure se la censura mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del contratto.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia preso in esame i fatti rilevanti e reso una motivazione comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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