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Sentenza

Sentenza n. 5449/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso per lavoro subordinato e conseguente sottoscrizione del contratto di soggiorno– richiesta di permesso per attesa occupazione o in subordine richiesta di subentro con nuovo datore di lavoro.

Giustizia amministrativa202603852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento o rifiuto sulla conclusione del procedimento di primo ingresso per lavoro subordinato, sulla sottoscrizione del contratto di soggiorno e sulle richieste di permesso per attesa occupazione o di subentro di un nuovo datore di lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla definizione della pratica di primo ingresso per lavoro subordinato e sui conseguenti adempimenti, chiedendo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il permesso per attesa occupazione o, in subordine, il subentro con un nuovo datore di lavoro. Il testo non espone ulteriori motivi di censura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'amministrazione ha documentato che la pratica era stata definita il 27 luglio 2026, sebbene con esito negativo. Ha inoltre ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi integrato la domanda e non risultando la stessa manifestamente inammissibile o infondata; ha liquidato al difensore euro 800, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, a carico dello Stato. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 82 d.P.R. 115/2002

    ai sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e della complessità della causa, il compenso per il difensore viene liquidato in euro ottocento, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

    La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è determinata considerando natura e complessità della causa.

  • D.M. 147/2022

    ai sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e della complessità della causa, il compenso per il difensore viene liquidato in euro ottocento, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

    Il compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato è liquidato tenendo conto della natura e della complessità della causa.

Massime di principio

  • La definizione, anche negativa, del procedimento amministrativo durante il giudizio promosso contro il silenzio fa venir meno la materia del contendere sull'azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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