Sentenza n. 3909/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1606/2025 del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale della carta elettronica per l'anno scolastico 2024/2025 e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro di Milano, notificata a mezzo PEC al Ministero in data 8 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere al beneficiario euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, nonché le spese di lite, pari a euro 321,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza, l'ammontare o l'inesecuzione del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che il Ministero avesse eseguito i pagamenti dovuti. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti; inoltre, l'amministrazione non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il pagamento di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, nonché delle spese di lite riconosciute nel giudizio presupposto, pari a euro 321,00 oltre spese generali e accessori. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso inutilmente tale termine, può essere accertata l'inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di euro 500,00 attribuito tramite la carta elettronica al personale docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice può dichiarare l'inottemperanza quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non risulti effettuato il pagamento.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla prova dell'assenza di pagamenti, consente di ordinare l'adempimento integrale delle obbligazioni risultanti dal titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Nel dare esecuzione a una condanna pecuniaria, l'amministrazione deve corrispondere anche gli interessi o la rivalutazione riconosciuti dal titolo giudiziale e le spese di lite ivi liquidate.
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