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Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - del decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 0-OMISSIS--OMISSIS- del -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio di un quinto di una mensilità per mesi sei; - della delibera della Commissione di disciplina per il personale dirigente presso il Ministero della giustizia del -OMISSIS-, relativa al fascicolo -OMISSIS--OMISSIS-; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione degli importi decurtati dallo stipendio ed al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202402155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: decreto di irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio di un quinto di una mensilità per sei mesi, unitamente alla deliberazione della Commissione di disciplina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva inizialmente chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare, la restituzione delle somme trattenute e il risarcimento dei danni. Con una precedente sentenza non definitiva il TAR aveva già annullato la sanzione e condannato l’Amministrazione alla restituzione delle trattenute, ritenendo inoltre configurabile, quanto all’an debeatur risarcitorio, l’illegittima lesione dell’interesse alla conservazione della situazione precedente e la colpa dell’apparato amministrativo. Il presente segmento riguardava quindi esclusivamente l’accertamento del nesso causale e la quantificazione del danno biologico e non patrimoniale. La ricorrente ha dedotto di avere riportato, in conseguenza delle vicende disciplinari e soprattutto dell’irrogazione della sanzione annullata, un disturbo dell’adattamento con sintomatologia ansioso-depressiva, chiedendo il ristoro del danno temporaneo e permanente. L’Amministrazione ha contestato la metodologia e gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza del nesso causale, l’incidenza di una pluralità di fattori stressogeni estranei o solo in parte imputabili all’Amministrazione e la rilevanza del rifiuto della terapia farmacologica ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione degli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. e dalla disciplina sui ritardi nelle transazioni commerciali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria. Ha ritenuto attendibile la consulenza tecnica d’ufficio, svolta da uno specialista in medicina legale con l’ausilio di uno specialista in psichiatria, escludendo che la mancata somministrazione di test o la specializzazione del CTU infirmassero la relazione. Ha individuato nell’irrogazione della sanzione disciplinare annullata l’ultimo e più grave anello della catena causale del disturbo dell’adattamento, pur riconoscendo il concorso di ulteriori fattori stressogeni, tra cui una rivolta carceraria, la sanzione della censura ritenuta legittima e il rifiuto della terapia farmacologica. Poiché l’incidenza delle concause non era precisamente misurabile, il danno è stato ridotto equitativamente del 20% ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Il danno è stato quantificato in € 26.065,50 sulla base di un’invalidità permanente del 9% e di periodi di invalidità temporanea totale e parziale, e quindi liquidato in € 20.852,40. Sono state riconosciute la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dalla notificazione del decreto disciplinare fino alla liquidazione giudiziale, nonché i soli interessi legali dalla liquidazione al saldo. Il TAR ha escluso l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., ritenendo il relativo tasso maggiorato limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale e non applicabile al debito risarcitorio da illecito amministrativo né alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla sanzione. Le ulteriori questioni sugli interessi relativi alle somme restituite sono state ritenute estranee al presente segmento processuale. L’Amministrazione è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e alle spese della CTU, liquidate in € 3.600,00.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria per lesione di un interesse legittimo può essere accolta quando siano provati l’illegittimità dell’azione amministrativa, il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo dell’Amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione; nel caso concreto è stata richiamata con riferimento all’ammissibilità della richiesta relativa agli interessi sulle somme da restituire.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Le questioni concernenti le modalità di esecuzione e il calcolo degli interessi dovuti in esecuzione della precedente sentenza possono essere fatte valere mediante apposita richiesta nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 41 c.p.

    Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso causale, salvo che una causa presenti efficienza causale esclusiva.

  • art. 1226 cod. civ.

    Quando l’incidenza delle concause sull’entità del danno non è precisamente misurabile, il giudice può procedere a una riduzione o liquidazione equitativa; nel caso concreto il danno è stato ridotto del 20%.

  • art. 1227 cod. civ.

    La condotta del danneggiato che ometta di attenuare le conseguenze dannose può incidere sulla misura del risarcimento; il rifiuto della terapia farmacologica è stato considerato quale possibile fattore concausale e di mancata attenuazione dei sintomi.

  • art. 1284, comma 4, cod. civ.

    Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

    La disposizione è stata interpretata restrittivamente e ritenuta applicabile esclusivamente alle obbligazioni di fonte contrattuale, non ai debiti risarcitori derivanti da fatto illecito o dalla legge.

  • art. 51 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio e al suo ausiliario.

Massime di principio

  • Nella responsabilità della pubblica amministrazione, l’illegittimità del provvedimento costituisce un indice della colpa dell’apparato, ma la colpa può essere esclusa solo quando ricorrano circostanze concrete di errore scusabile, quali particolare oscurità normativa, orientamenti giurisprudenziali non univoci o speciale complessità della questione.
  • In presenza di una pluralità di fattori potenzialmente causativi del danno, il giudice deve individuare la causa più probabile in concreto; qualora non sia possibile isolare un’efficienza causale esclusiva, il concorso di cause non esclude il nesso eziologico e può incidere sulla quantificazione del risarcimento.
  • Quando l’incidenza delle concause sul danno non sia esattamente misurabile, il giudice può ridurre equitativamente il risarcimento ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., anche considerando fattori stressogeni non imputabili all’Amministrazione e la condotta del danneggiato che abbia omesso una possibile attenuazione delle conseguenze dannose.
  • La consulenza tecnica medico-legale può essere validamente utilizzata per accertare un danno psichico quando il consulente in medicina legale si avvalga dell’ausilio di uno specialista in psichiatria e fondi le proprie conclusioni sulla documentazione clinica, sulla visita diretta e sull’esame critico degli elementi disponibili.
  • Il tasso di interesse maggiorato previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. è applicabile alle obbligazioni di fonte contrattuale e non ai debiti risarcitori derivanti da illecito amministrativo o alle obbligazioni restitutorie non aventi fonte negoziale.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processualeSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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