Sentenza n. 769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 28 marzo 2023, n. 758, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di annullamento parziale di due DIA e di demolizione di autorimesse fuori terra e struttura pilastrata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio concerneva l’ordinanza n. 104 del 29 ottobre 2021, con cui il Comune di Seveso aveva annullato parzialmente le DIA relative a un intervento edilizio e ordinato la demolizione di autorimesse fuori terra poste sul confine ovest e di una struttura pilastrata collocata in violazione delle distanze dal confine nord, in esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali che avevano accertato l’illegittimità delle opere. La parte privata ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 19, comma 4, della l. n. 241/1990, in relazione all’art. 21-nonies della medesima legge, per omessa valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, del termine ragionevole, del tempo trascorso dalla formazione dei titoli edilizi e dell’affidamento degli attuali proprietari, estranei alla realizzazione delle opere. Sono stati inoltre dedotti vizi relativi alla portata della precedente sentenza resa in sede di ottemperanza, alla violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU e all’imputazione ai proprietari delle spese di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando integralmente l’ordinanza comunale. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 19, comma 4, della l. n. 241/1990, chiarendo che il precedente giudizio di ottemperanza aveva verificato soltanto la compatibilità dell’ordinanza con il tipo di potere indicato dalla sentenza ottemperanda, senza accertare la conformità dell’atto alle condizioni sostanziali e procedimentali per il legittimo esercizio dell’autotutela. L’annullamento dei titoli edilizi non poteva essere considerato una conseguenza automatica dell’accertata illegittimità delle opere: l’amministrazione doveva valutare e motivare l’esistenza di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, tenendo conto del tempo trascorso, degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e dell’eventuale affidamento degli attuali proprietari, meri aventi causa della società costruttrice. Il Comune si era invece limitato a richiamare il precedente contenzioso e la necessità di eseguire il giudicato, configurando il proprio intervento come vincolato e omettendo qualsiasi ponderazione attuale degli interessi. Le altre censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in € 7.000,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. 241/1990
condizioni previste dall’articolo 21-nonies
Il potere di intervento sulla DIA, pur incidendo sugli effetti prodotti ex lege dalla dichiarazione e dal decorso del tempo, è soggetto alle condizioni dell’autotutela e richiede una valutazione discrezionale e motivata dell’interesse pubblico concreto e attuale, nonché la ponderazione degli interessi contrapposti.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’esercizio dell’autotutela deve avvenire entro un termine ragionevole e, considerando il tempo trascorso, l’amministrazione deve motivare specificamente perché l’annullamento risponda ancora a un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sugli interessi privati e sull’affidamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
artt. 6, 7 e 8 CEDU
Le relative censure erano state respinte dal TAR, ma non sono state esaminate nel merito dal Consiglio di Stato perché assorbite dall’accoglimento della censura principale.
Massime di principio
- Il potere previsto dall’art. 19, comma 4, della l. n. 241/1990, mediante rinvio all’art. 21-nonies, è un potere di autotutela sui generis: non costituisce un intervento meramente ripristinatorio e non può essere esercitato automaticamente per il solo fatto che le opere realizzate siano illegittime.
- L’amministrazione che annulla una DIA deve esplicitare una valutazione discrezionale sull’esistenza di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente all’annullamento, distinto dalla mera esigenza di ripristinare la legalità violata, e deve ponderarlo con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
- Il precedente giudizio di ottemperanza, quando accerta soltanto che l’amministrazione abbia esercitato il tipo di potere consentito dal giudicato, non preclude il successivo giudizio di cognizione sulla conformità dell’atto alle condizioni sostanziali e motivazionali che disciplinano l’esercizio di quel potere.
- Il decorso del tempo dalla formazione del titolo edilizio non impedisce in assoluto l’esercizio dell’autotutela, ma impone all’amministrazione una motivazione relazionale e concreta sull’attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’annullamento.
- Quando i destinatari dell’annullamento sono meri aventi causa del soggetto che ha realizzato le opere e sono estranei alla loro esecuzione, l’amministrazione deve verificare l’eventuale affidamento tutelabile e motivare specificamente le ragioni del suo sacrificio, soprattutto in presenza di un considerevole lasso temporale.
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