Cassazione Civile, Ordinanza n. 29406/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da comunicazioni di irregolarità relative a versamenti dovuti per gli anni 2012, 2013 e 2014. La società contribuente aveva chiesto la rateizzazione delle somme dovute, versando alcune rate, ma poi era decaduta dal beneficio per omesso pagamento dell’importo residuo. Le era quindi stata notificata una cartella di pagamento per gli importi ancora dovuti, nonché un provvedimento di diniego di una definizione agevolata richiesta ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 118/2019. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva rigettato sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’Agenzia. In Cassazione la società aveva proposto ricorso principale con tre motivi e le amministrazioni avevano resistito proponendo ricorso incidentale con un motivo. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, avendo aderito alla definizione agevolata della cartella ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, con documentazione dell’istanza e del relativo accoglimento. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso incidentale, poiché la definizione agevolata estingue sanzioni e interessi del ruolo ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha preso atto della rinuncia espressa al ricorso principale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, ritenendola idonea a produrre l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. Ha inoltre dichiarato l’inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la definizione agevolata del carico aveva eliminato l’interesse delle amministrazioni alla pronuncia sulla parte della sentenza relativa a interessi e sanzioni. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, d.l. n. 118/2019
richiamato come base della domanda di definizione agevolata originariamente presentata dalla società e poi rigettata
art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
la presentazione della domanda di definizione agevolata e il suo accoglimento hanno determinato il venir meno dell'interesse al giudizio; la rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 236
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
la rinuncia espressa al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio
art. 3, d.l. n. 118/2019
norma invocata per la definizione agevolata richiesta dalla contribuente, poi negata in sede amministrativa
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale, se espressa e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando interviene una causa normativa di definizione del rapporto controverso.
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata che estingue sanzioni e interessi del carico iscritto a ruolo, viene meno l'interesse alla decisione sulle questioni ancora pendenti, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere o l'estinzione del processo si verifica se sopravvengono fatti o atti che eliminano integralmente la posizione di contrasto tra le parti e privano entrambe di un interesse giuridicamente attuale alla pronuncia.
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