Cassazione Penale, Sentenza n. 34540/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 30/11/2023 della Corte di Appello di Salerno che confermava la condanna del Tribunale di Salerno per rapina aggravata. Deduce: (1) violazione dell'art. 157 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione; sostiene che, essendo stata contestata la rapina semplice (art. 628 c.p.) e valutando la pena edittale vigente al 05/06/2008 e 381 giorni di sospensione, il reato sarebbe prescritto il 21/12/2021; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. perché il giudice avrebbe ritenuto configurata una rapina aggravata quando nel capo d'imputazione era contestata la rapina semplice, con ulteriore censura sulla prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. su aggravanti inesistenti.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prioritaria la questione relativa all'art. 521 c.p.p., rilevando che la censura sulla discrepanza tra imputazione e titolo di condanna non era stata sottoposta al giudice d'appello e pertanto la questione è rimasta esclusa dalla devoluzione al giudice di merito (effetto di giudicato rispetto al primo grado). Perciò il motivo è inammissibile e, conseguentemente, anche l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata: la corte ha rilevato che il reato è stato valutato come rapina aggravata la cui pena massima all'epoca del fatto (05/06/2008) era di 20 anni, con prescrizione al 05/06/2033 considerando gli atti interruttivi e i giorni di sospensione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione resa il 26/06/2024.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nella direzione che i motivi relativi a statuizioni del giudice di primo grado devono essere devoluti al giudice d'appello con specifico motivo; l'omissione comporta inammissibilità in Cassazione per difetto della catena devolutiva.
art. 157 cod. pen.
La prescrizione va calcolata in base alla pena edittale massima vigente al momento del fatto; essendo qui applicata la rapina aggravata con pena massima di 20 anni, la prescrizione non era maturata.
art. 161 cod. pen.
La Corte richiama l'effetto degli atti interruttivi e dei giorni di sospensione nel dilatare i termini di prescrizione.
art. 628 cod. pen.
Articolo che disciplina la rapina; la Corte osserva che, pur essendo menzionato l'art. 628 nell'imputazione, la qualificazione aggravata contestata in sentenza doveva essere tempestivamente contestata in appello per essere utile in Cassazione.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Riguarda l'attenuante richiamata dal giudice; la Corte rileva che la valutazione delle attenuanti e delle aggravanti rientra nella sfera di merito e la relativa censura non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non era stata devoluta all'appello.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state specificamente devolute al giudice d'appello: omissioni in appello comportano l'inammissibilità della pertinente censura in sede di legittimità.
- La discrepanza tra capo di imputazione (es. rapina semplice) e titolo di condanna (es. rapina aggravata) deve essere tempestivamente contestata in appello; in mancanza, la decisione di primo grado acquista efficacia di giudicato su quel punto.
- La prescrizione si calcola sulla base della pena edittale massima vigente al momento del fatto (art. 157 c.p.) e tiene conto degli atti interruttivi e dei giorni di sospensione (art. 161 c.p.); dunque una qualificazione più grave del reato postula termini di prescrizione più lunghi.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e imporre condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa procedurale nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per evitare preclusioni procedurali, in sede d'appello è fondamentale elencare e sviluppare tutte le censure che si intendono devolvere in Cassazione, con motivazione specifica per ciascun punto.
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