Cassazione Civile, Ordinanza n. 25400/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da un istituto bancario per far dichiarare simulata una compravendita immobiliare tra madre e figlia, ritenuta in realtà dissimulante una donazione, con conseguente nullità per difetto di forma; in subordine era stata chiesta l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la mancanza di prova del pagamento del prezzo, la mancata prova dell'incasso e l'esiguità del corrispettivo. In cassazione le soccombenti deducevano due motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse mal valutato gli indizi e che un solo elemento (il mancato pagamento del prezzo) non potesse da solo sorreggere la prova presuntiva della simulazione; 2) violazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 345 c.p.c., censurando l'inammissibilità della produzione in appello di una ricevuta postale che, a loro dire, avrebbe confutato uno degli indizi della simulazione e avrebbe dovuto essere ammessa perché diretta a contrastare la prova per presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta circa la cessione in blocco dei crediti e la conseguente legittimazione della cessionaria. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi del ricorso: ha affermato che la censura sulla presunzione semplice non riguardava una violazione di legge ma mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti; ha inoltre rilevato che la prova della simulazione era stata tratta da più elementi convergenti e che, in tema di simulazione opposta al terzo creditore, la dichiarazione contenuta nel rogito sul pagamento del prezzo non è vincolante né probante nei confronti del terzo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 345 c.p.c., poiché le ricorrenti non avevano dimostrato l'impossibilità non imputabile di produrre prima il documento, e ha ribadito che l'onere di provare il pagamento del prezzo gravava sugli acquirenti una volta emersi indizi gravi della simulazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il pagamento del prezzo gravava sulle parti che invocavano l'effettività della compravendita, una volta che il creditore avesse fornito elementi presuntivi della simulazione; la prova contraria incombeva quindi sugli acquirenti.
art. 2727 c.c.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, ma la Corte ha chiarito che la censura delle ricorrenti in realtà mirava a una diversa valutazione dei fatti e non a un errore di sussunzione della fattispecie nella norma.
art. 2729 c.c.
La violazione della norma è denunciabile in cassazione solo se il giudice di merito applichi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando la doglianza si risolva in una diversa lettura degli indizi e della quaestio facti.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalle ricorrenti per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha trattato la censura come sostanziale richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 345 c.p.c.
La produzione di nuovi documenti in appello resta soggetta ai limiti processuali; è inammissibile se la parte non dimostri di non aver potuto produrli prima per causa ad essa non imputabile.
art. 2901 c.c.
Citato solo come domanda subordinata di inefficacia dell'atto dispositivo proposta nel giudizio di merito.
art. 58 TUB
Richiamato per affermare la sufficienza dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale a dimostrare la titolarità del credito nel cessionario in caso di cessione in blocco.
artt. 1 e 4 l. 130
Richiamati nel contesto della cartolarizzazione e della cessione in blocco dei crediti, quale base della legittimazione del cessionario.
artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
È stato posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di simulazione della compravendita, il creditore terzo può provare il carattere fittizio del negozio anche mediante presunzioni semplici, che devono essere valutate globalmente nella loro convergenza e non solo in modo atomistico.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia attribuito efficacia presuntiva a fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Quando la simulazione è dedotta da un terzo creditore, la dichiarazione contenuta nell'atto notarile circa l'avvenuto pagamento del prezzo non è vincolante per il creditore e non costituisce, da sola, prova del reale versamento.
- Se il creditore fornisce indizi gravi della simulazione, grava sull'acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo; in mancanza, gli indizi possono legittimare il convincimento del giudice circa la natura apparente della vendita.
- La produzione di nuovi documenti in appello è soggetta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e richiede la dimostrazione dell'impossibilità non imputabile di produrli tempestivamente nel primo grado.
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