Cassazione Civile, Ordinanza n. 15893/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un atto di irrogazione di sanzioni per un importo di Euro 63.882,31, poi seguito da cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base alla sentenza di secondo grado. Dopo che la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more depositava istanza chiedendo la cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata della lite e per avere integralmente pagato quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; un'ulteriore intimata non svolgeva difese. La ricorrente documentava la presentazione della dichiarazione di adesione, la comunicazione dell'agente della riscossione con l'importo dovuto e il pagamento eseguito, sostenendo che la definizione agevolata fosse perfezionata e che nessuna ulteriore pretesa potesse essere avanzata.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta sulla definizione agevolata e sul pagamento integrale del debito oggetto della pretesa sanzionatoria, ritenendo cessata la materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., richiamando la disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali e precisando che, una volta perfezionata la procedura con comunicazione dell'esattore e pagamento integrale, il processo va dichiarato estinto; ciò rendeva superflua ogni disamina dei motivi di ricorso. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.L. n. 193 del 2016
impegno a rinunciare al giudizio
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio costituisce presupposto rilevante per l'estinzione del processo secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
art. 6, comma 3, D.L. n. 193 del 2016
La comunicazione dell'esattore successiva alla dichiarazione di adesione è elemento che, unitamente al pagamento, conduce al perfezionamento della definizione agevolata.
art. 1, comma 5, D.L. n. 148 del 2017
La disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte opera anche nel giudizio di cassazione, consentendo l'estinzione del processo in presenza dei relativi presupposti.
art. 391 c.p.c.
In cassazione, a seguito della definizione agevolata e della cessazione della materia del contendere, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016
Costituisce la base normativa della definizione agevolata della lite fiscale richiamata dalla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la lite tributaria viene definita agevolatamente e il debitore abbia adempiuto integralmente quanto dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, accompagnata dalla comunicazione dell'esattore e dal pagamento integrale del debito, è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, la Corte può limitarsi a prendere atto della sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per definizione della lite assorbe ogni questione sul merito delle censure proposte.
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