Corte di giustizia, Sentenza C-604/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 maggio 2026. — Farmakeio YZ & Sia OE contro Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon e Ypourgos Ygeias. — Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2 – Medicinali non soggetti a prescrizione medica – Divieto di vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell’informazione, di una categoria di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Tutela della salute. — Causa C-604/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2001/83 impone agli Stati membri di consentire la vendita a distanza al pubblico, tramite internet, di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione medica, fermo restando il divieto nazionale per i medicinali soggetti a prescrizione. Una normativa greca che limita tale vendita solo a una sottocategoria di medicinali non soggetti a prescrizione è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione. La tutela della salute pubblica può giustificare condizioni di commercializzazione, ma non un divieto che privi di contenuto l’obbligo posto dal paragrafo 1 dell’articolo 85 quater.
Vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione: incompatibilità con la direttiva 2001/83 di un divieto nazionale parziale fondato sulla tutela della salute pubblica
La questione giuridica
Se l’articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE osti a una normativa nazionale che consente la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell’informazione, soltanto di una sottocategoria di medicinali non soggetti a prescrizione medica; e, in subordine, se motivi di tutela della salute pubblica possano giustificare un divieto di vendita online di alcuni medicinali non soggetti a prescrizione, nonché quale criterio di proporzionalità debba applicarsi.
Principio di diritto
L’articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE deve essere interpretato nel senso che impedisce a uno Stato membro, anche per ragioni di tutela della salute pubblica, di vietare la vendita a distanza al pubblico tramite internet di medicinali non soggetti a prescrizione medica, salvo che per i medicinali soggetti a prescrizione; di conseguenza, non è ammessa una normativa nazionale che autorizzi la vendita online solo di una sottocategoria di medicinali non soggetti a prescrizione, perché un simile divieto parziale svuota di effetto utile l’obbligo di consentire la vendita online di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2011/62/UE
- Articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 98/34/CE
Vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione e divieto nazionale parziale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) in materia di distribuzione a distanza di medicinali per uso umano. La Corte interpreta l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE, con riferimento a una disciplina greca che limita la vendita online a una sola sottocategoria di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente gestisce una farmacia in Grecia e vende anche online. Ha impugnato un decreto ministeriale del 2022 che consente la vendita a distanza, tramite servizi della società dell’informazione, solo dei medicinali classificati come medicinali a libera distribuzione, escludendo gli altri medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Secondo il giudice del rinvio, in precedenza le farmacie online certificate potevano vendere, senza distinzione, tutti i medicinali non soggetti a prescrizione e i medicinali non rimborsati. La nuova disciplina è stata giustificata dalle autorità greche e dall’Ordine dei farmacisti con esigenze di tutela della salute pubblica, tra cui:
- prevenzione della politerapia;
- contrasto alla circolazione di medicinali contraffatti o non conformi;
- riduzione dei rischi connessi alla vendita online, specie per la difficoltà di identificare l’utente finale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice greco ha chiesto, in sostanza, se:
- l’articolo 85 quater, paragrafo 1, osti a una normativa nazionale che non consente la vendita online di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione, ma solo di una loro sottocategoria;
- in alternativa, il paragrafo 2 consenta un divieto parziale per motivi di salute pubblica;
- in caso di risposta positiva, i motivi invocati nel caso concreto integrino motivi di tutela della salute pubblica;
- il controllo di proporzionalità debba essere svolto in senso negativo o positivo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 2001/83/CE, in particolare l’articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2;
- la direttiva 2011/62/UE, che ha inserito il titolo VII bis sulla vendita a distanza al pubblico;
- la direttiva 2000/31/CE e la direttiva 98/34/CE, richiamate nel testo dell’articolo 85 quater.
Sono rilevanti anche i considerando:
- considerandi 2-5 della direttiva 2001/83, sulla tutela della sanità pubblica e il ravvicinamento delle normative;
- considerandi 21-24 della direttiva 2011/62, sulla minaccia della vendita illegale di medicinali via internet e sul margine di discrezionalità degli Stati membri.
Ragionamento della Corte
La Corte legge l’articolo 85 quater, paragrafo 1, come norma che impone agli Stati membri di garantire la vendita a distanza al pubblico, mediante internet, di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione medica. La sola eccezione espressa riguarda i medicinali soggetti a prescrizione, la cui vendita online può essere vietata dal diritto nazionale.
Ne consegue che una normativa nazionale che consente la vendita online soltanto di una sottocategoria di medicinali non soggetti a prescrizione viola il paragrafo 1. La Corte esclude che una simile scelta possa essere ricondotta al paragrafo 2, poiché le "condizioni" giustificate da tutela della salute pubblica non possono trasformarsi in un divieto sostanziale che svuoti di contenuto l’obbligo di autorizzare la vendita online dei medicinali non soggetti a prescrizione.
La Corte sottolinea inoltre che l’interpretazione adottata è coerente con:
- la genesi della norma, introdotta dalla direttiva 2011/62 per fronteggiare la vendita illegale di medicinali su internet;
- gli obiettivi della direttiva 2001/83, che uniscono tutela della salute pubblica e libera circolazione dei medicinali;
- la giurisprudenza precedente, in particolare Deutscher Apothekerverband e Doctipharma, secondo cui il divieto assoluto di vendita per corrispondenza dei medicinali non soggetti a prescrizione non è giustificabile con la sola tutela della salute.
La Corte precisa che gli Stati membri possono introdurre condizioni sulla modalità di commercializzazione online, purché tali misure non incidano sull’obbligo di consentire la vendita. Esempi richiamati dalla Corte sono meccanismi di controllo del consumo o limiti quantitativi di ordinazione. È anche possibile assoggettare particolari categorie di medicinali non soggetti a prescrizione a condizioni specifiche, ma non vietarne la vendita online in modo da rendere ineffettivo l’articolo 85 quater, paragrafo 1.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde solo alle prime due questioni e dichiara che l’articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE osta a una normativa nazionale che, per motivi di tutela della salute pubblica, vieta la vendita a distanza al pubblico di medicinali non soggetti a prescrizione medica, salvo per una sottocategoria di questi ultimi.
Di conseguenza, non è necessario esaminare le questioni terza e quarta sulla giustificazione concreta e sul test di proporzionalità.
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