Cassazione Penale, Sentenza n. 26327/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha respinto il riesame avverso la misura cautelare in carcere applicata a Giuseppe Grano. A lui sono contestati i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) come partecipante con ruolo di organizzatore nella cosca "Locale di Mesoraca" e frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p., con riferimento anche ad art. 355 c.p. per eventuale derubricazione) per lavori pubblici eseguiti da società edili riconducibili a lui e al figlio. La decisione di merito si è basata su molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia, su intercettazioni telefoniche e conversazioni captate in altri procedimenti, e su riscontri esterni quali la modalità di esecuzione e subappalto dei lavori. Il ricorrente ha articolato tre motivi in Cassazione: (1) assenza di dolo e travisamento delle intercettazioni in ordine al reato di frode (art. 356); (2) carenza di indizi per la partecipazione mafiosa riferibile a periodo successivo al 24/05/2005 e insufficiente prova del ruolo di organizzatore; (3) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari e mancata considerazione della distanza temporale dei fatti e di precedenti provvedimenti (revoca della misura di prevenzione nel 2021). Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto dei profili relativi all'art. 416-bis e l'annullamento con rinvio, per il capo 13 (art. 356), nella parte relativa al dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata in ordine ai gravi indizi sia per il reato di frode in pubbliche forniture (art. 356), riconoscendo dalle intercettazioni la consapevolezza e partecipazione del Grano nella decisione di completare lavori con materiali inidonei, sia per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) nel periodo successivo al 24/05/2005, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori e riscontri esterni (intercettazione relativa a incontri con capi cosca e fatti risalenti fino al 2017). Ha confermato la legittimità del richiamo 'per relationem' all'ordinanza genetica e ha ritenuto applicabile l'aggravante mafiosa ai fini della qualificazione del reato e della valutazione cautelare. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto correttamente richiamata la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., e ha escluso che la revoca della misura di prevenzione del 2021 potesse incidere sull'attualità del pericolo cautelare nella presente indagine. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e confermato lo stato di detenzione; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riconosciuta la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso anche su base indiziaria quando le dichiarazioni dei collaboratori e riscontri esterni indicano un ruolo stabile e di vertice; la natura permanente del reato giustifica la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari finché non emerga desistenza.
art. 356 cod. pen.
Il dolo della frode in pubbliche forniture può essere desunto dalle intercettazioni: la norma prevede dolo generico; la Corte ha ritenuto che le conversazioni dimostrino consapevolezza nell'utilizzo di materiali inidonei e la volontà di completare l'opera nonostante i rischi.
art. 355 cod. pen.
Delitto di minore gravità (conformità ai progetti) non applicabile quando gli elementi comprovano la natura fraudolenta dell'operazione; la Corte ha escluso la derubricazione ritenendo provato l'elemento soggettivo della frode.
art. 274 cod. proc. pen.
Riferito alle esigenze cautelari e alla loro valutazione nel riesame; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale in relazione a tali esigenze.
art. 275 cod. proc. pen. (terzo comma)
Stabilisce una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per il reato di associazione mafiosa; la Corte ha confermato che, in mancanza di elementi che dimostrino la cessazione della partecipazione, la presunzione può giustificare la custodia cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma di composizione del Tribunale chiamato a decidere sul riesame; richiamata per contestualizzare l'organo che ha emesso l'ordinanza impugnata.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative
Norma procedurale relativa agli adempimenti da compiersi nei confronti di soggetti in stato di detenzione; la Corte ha disposto che siano effettuati gli adempimenti previsti vista la condizione del ricorrente.
Massime di principio
- In fase cautelare la valutazione degli indizi è prognostica e può fondarsi su un quadro complessivo di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, purché la motivazione del giudice renda conto della loro credibilità e dei riscontri esterni.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili e riscontrate esternamente, possono sufficiente a formare gravi indizi di colpevolezza anche per reati associativi di tipo mafioso.
- Per il reato di frode in pubbliche forniture (art. 356) è sufficiente il dolo generico; intercettazioni che dimostrino consapevolezza dell'uso di materiali inidonei possono integrare tale elemento soggettivo e ostano alla derubricazione al più lieve art. 355.
- La qualificazione dell'aggravante 'di stampo mafioso' può essere desunta logicamente dall'inserimento dell'indagato nell'associazione e dalla coincidenza degli interessi economici dell'impresa con il programma criminoso dell'associazione.
- La permanenza del reato associativo (natura 'permanente') giustifica la prosecuzione delle misure cautelari fino a prova di effettiva desistenza o rottura dei legami associativi.
- In Cassazione sono ammissibili censure sulla motivazione solo se si verifica mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è sede per rivalutare la persuasività o la diversa comparazione delle prove.
- La mera appartenenza familiare o la titolarità formale di imprese riconducibili all'indagato non escludono la responsabilità se emergono elementi che ne dimostrino la gestione effettiva e la volontà dolosa nelle scelte operative.
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