Sentenza n. 872/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Bergamo sull’istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 5 ottobre 2025 e richiedente la protezione internazionale dal 2 dicembre 2025, ha presentato il 18 dicembre 2025 un’istanza alla Prefettura di Bergamo per l’accesso al sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. 142/2015, dichiarando di essere privo di mezzi di sussistenza. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, anche dopo la diffida del 6 marzo 2026, ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo in via principale l’accertamento della fondatezza della pretesa e del proprio diritto all’attivazione delle misure di accoglienza e, in subordine, l’ordine alla Prefettura di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato il 30 marzo 2026, ma depositato il 23 aprile 2026, oltre il termine di quindici giorni previsto per il rito camerale sul silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, rilevando d’ufficio che, nel rito avverso il silenzio, il ricorso notificato il 30 marzo 2026 è stato depositato soltanto il 23 aprile 2026, oltre il termine di quindici giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. La tardività del deposito comporta l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esame della fondatezza della pretesa relativa all’accoglienza. In ragione della manifesta irricevibilità, il TAR ha inoltre revocato l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono state compensate, poiché l’amministrazione, pur costituita, non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Nel ricorso avverso il silenzio il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa quando ciò è possibile e non occorre esercizio di poteri amministrativi discrezionali; nel caso concreto tale esame non è stato svolto per l’irricevibilità del ricorso.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, secondo il giudice, a individuare il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso nel rito camerale avverso il silenzio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Unitamente all’art. 45, comma 1, c.p.a., stabilisce il termine processuale di quindici giorni per il deposito del ricorso relativo al rito camerale avverso il silenzio.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso depositato oltre il termine processuale previsto.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
Consente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza della manifesta irricevibilità del ricorso.
d.lgs. 142/2015
Disciplina, nella fattispecie, le misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale; la relativa pretesa non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio, il ricorso notificato deve essere depositato entro il termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.; il deposito tardivo comporta l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- La declaratoria di irricevibilità per tardivo deposito impedisce al giudice di esaminare sia la fondatezza della pretesa sostanziale sia la domanda subordinata diretta a ottenere un ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
- La manifesta irricevibilità del ricorso può giustificare la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002.
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