Sentenza n. 936/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento a) del provvedimento emesso in data 05/02/2025 dal Comune di Torino, Ufficio SUAP - Comparto Licenze di Pubblica Sicurezza), a mezzo del quale la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attivazione giochi leciti in esercizio privo di art. 86 o 88 t.u.l.p.s.” proposta in data 03/01/2025 da Jacopo Furlanetto, in relazione all’esercizio di “Bar e tabacchi” sito a Torino in Via De Sanctis n. 47 è stata dichiarata inammissibile e archiviata «con esito negativo»; b) della Determinazione Dirigenziale n. 8903 del 24/12/2024 del Comune di Torino, che individua – fra le cause di inammissibilità, in caso di subingresso – la fattispecie di «dante causa non autorizzato»; c) del Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 0428864/19 (R.C.N.) emesso in data 18/02/2025 dal Corpo di Polizia Municipale della città di Torino, a mezzo del quale è stata irrogata a Jacopo Furlanetto una sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000,00, per affermata violazione degli artt. 16 co. 2 e 23 co.1 della Legge Regionale del 15/07/2021 n. 19; d) nonché, in quanto occorrer possa, di tutti gli atti e di tutti i documenti presupposti, connessi e/o conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale che ha dichiarato inammissibile e archiviato negativamente la SCIA per subingresso e reinstallazione di apparecchi da gioco, nonché verbale di sanzione amministrativa pecuniaria e determinazione dirigenziale presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, da un lato, il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato inammissibile la SCIA presentata per il subingresso e l’attivazione di giochi leciti in un esercizio privo di titolo ex artt. 86 o 88 TULPS e, dall’altro, il verbale con cui gli è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 86, 88 e 110 TULPS, dell’art. 152 del relativo regolamento di esecuzione, del d.m. 27 luglio 2011 e degli artt. 19 e 21 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, travisamento e mancanza dei presupposti, sostenendo che l’attività di bar e somministrazione già consentisse l’installazione degli apparecchi da gioco e che non fosse necessaria un’ulteriore SCIA; 2) violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, assumendo la tardività dell’intervento comunale rispetto alla SCIA presentata dal precedente gestore nel 2009; 3) violazione dell’art. 20 l. 241/1990, per asserita formazione del silenzio-assenso sulla precedente SCIA; 4) violazione dell’art. 5 della direttiva UE 2015/1535, chiedendo la disapplicazione della disciplina regionale sui giochi o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per mancata notifica delle regole tecniche. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà tra il primo e il terzo motivo e ha sostenuto che l’art. 26 l.r. Piemonte 19/2021 consentisse la reinstallazione soltanto ai titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non ai meri soggetti iscritti al registro RIES. Ha inoltre sostenuto che la precedente SCIA riguardasse il civico 51, non il civico 47, e che non fosse quindi dimostrata la presenza degli apparecchi nel locale alla data del 19 maggio 2016.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda relativa all’annullamento del verbale di accertamento e della sanzione amministrativa pecuniaria, ritenendo competente il giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 l. 689/1981. Il riparto non può essere modificato per ragioni di connessione con l’impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto; il giudizio relativo alla sanzione può proseguire davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il TAR ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla contraddittorietà dei motivi: la parziale incompatibilità tra censure alternative non rende inammissibile il ricorso, potendo determinare assorbimento o subordinazione implicita dei motivi. Nel merito, ha escluso la tesi secondo cui la sola autorizzazione alla somministrazione consentisse automaticamente di avvalersi dell’art. 26, comma 2, l.r. Piemonte 19/2021. Tale disposizione riguarda i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, individuati dal TAR nei titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio, e non i soggetti meramente iscritti al registro RIES. Tuttavia, il Comune ha travisato i fatti, poiché una precedente SCIA del 18 marzo 2009 aveva riguardato l’installazione di apparecchi da gioco nella tabaccheria allora situata al civico 51. Il successivo trasferimento dell’esercizio al civico 47 non risultava parziale né limitato alla sola attività di rivendita; il modulo di trasferimento non escludeva la componente gioco e l’iscrizione al registro RIES fino al 2015 costituiva riscontro della prosecuzione dell’attività. Doveva quindi ritenersi provato che nel locale di via De Sanctis n. 47 fossero presenti apparecchi da gioco alla data del 19 maggio 2016, poi dismessi in attuazione della l.r. Piemonte 9/2016. Il ricorrente poteva pertanto avvalersi della facoltà di reinstallazione prevista dall’art. 26, comma 2, l.r. Piemonte 19/2021. Il Comune, ritenendo necessaria una nuova SCIA per difetto di titolo del dante causa, aveva esercitato i propri poteri inibitori o repressivi oltre i limiti temporali previsti per la SCIA e senza la necessaria ponderazione degli interessi privati, in violazione degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies l. 241/1990. Il terzo motivo è stato assorbito perché alternativo e non idoneo a procurare un’utilità ulteriore; il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo rilevante ai fini della decisione la questione di compatibilità unionale della disciplina regionale. Il ricorso è stato quindi accolto per la parte relativa al provvedimento di inammissibilità della SCIA, con annullamento dell’atto; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 689/1981
Per espressa previsione dell’art. 22 legge n. 689/1981, la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Le controversie sull’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie appartengono alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di tutela di una posizione avente consistenza di diritto soggettivo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
alle parti è consentito proseguire il giudizio entro il termine ivi indicato
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla norma.
art. 26, commi 1 e 2, l.r. Piemonte 19/2021
i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli
La facoltà derogatoria di reinstallazione riguarda, quanto al comma 2, i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e richiede che gli apparecchi fossero collocati nell’esercizio alla data del 19 maggio 2016 e successivamente dismessi in attuazione della disciplina regionale.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies
Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire soltanto nel rispetto dei presupposti e dei limiti dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies
L’intervento tardivo sugli effetti della SCIA richiede il rispetto dei presupposti dell’autotutela, inclusa la ponderazione dell’interesse pubblico e degli interessi privati, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
art. 20, comma 4, l. 241/1990
la materia della pubblica sicurezza sarebbe sottratta al meccanismo assentivo per silentium
La questione del silenzio-assenso è stata prospettata ma non decisa, essendo il relativo motivo assorbito.
art. 5, paragrafo 1, direttiva UE 2015/1535
mancata notifica della L.R. n. 19/2021
La questione della mancata notifica della disciplina regionale alla Commissione europea non è stata esaminata per difetto di interesse.
art. 22, comma 1, l.r. Piemonte 19/2021
violazione dell’art. 16, co. 2 e 23 co. 1 della Legge Regionale n. 19/2021
La norma è richiamata nel verbale sanzionatorio, la cui impugnazione è stata devoluta al giudice ordinario; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La contestazione di un verbale di accertamento e della conseguente sanzione amministrativa pecuniaria appartiene alla giurisdizione ordinaria; tale riparto non può essere derogato per connessione con l’impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto, eventualmente devoluta alla giurisdizione amministrativa.
- La parziale incompatibilità tra motivi di ricorso non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione quando le censure siano fondate sui medesimi fatti e perseguano un unico petitum; i motivi possono essere intesi come alternativi o subordinati e, se necessario, essere assorbiti.
- La facoltà di reinstallare apparecchi da gioco dismessi in attuazione della previgente disciplina regionale spetta, ai sensi dell’art. 26, comma 2, l.r. Piemonte 19/2021, ai titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non ai soggetti che risultino soltanto iscritti al registro RIES.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria sulla reinstallazione, la continuità dell’attività autorizzata può essere desunta dal complesso degli atti di trasferimento dell’esercizio e dagli elementi probatori disponibili: in assenza di indicazioni che escludano la componente gioco, il trasferimento della sede dell’esercizio può comprendere anche tale componente, soprattutto quando la prosecuzione dell’attività trovi riscontro nell’iscrizione al registro RIES.
- Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo sugli effetti di una SCIA, l’amministrazione può adottare provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi soltanto nel rispetto dei presupposti dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990; l’intervento tardivo è illegittimo se non considera gli interessi del privato e non è giustificato da una delle specifiche eccezioni previste dalla legge.
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