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Ordinanza

Ordinanza n. 1936/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente l’8 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 4 febbraio 2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 4 febbraio 2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale del semestre filtro, unitamente agli atti della procedura, ai decreti ministeriali regolatori e ai dinieghi di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, la graduatoria nazionale e gli atti presupposti della procedura del semestre filtro, chiedendo anche l'ammissione in soprannumero o presso altra sede e l'accesso alla documentazione relativa alle prove e alle operazioni di correzione. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del meccanismo di formazione della graduatoria modificato dal d.m. n. 1115/2025, la violazione della par condicio e dell'affidamento dei candidati, l'irregolarità delle modalità formative e di svolgimento delle prove, la violazione dell'anonimato, l'erroneità o ambiguità di quesiti e risposte, la mancata attribuzione o redistribuzione di posti, l'illegittimità della determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, nonché la mancata ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, pur complesso e successivo alle regole originarie, realizzi un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'esigenza di saturare i posti disponibili e la tutela dell'affidamento dei candidati: i candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie restano prioritari, mentre gli altri sono collocati per fasce in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Ha escluso, allo stato, una violazione della par condicio derivante dalle diverse commissioni, rilevando la genericità della censura e l'irrilevanza della questione per le prove a risposta multipla in assenza di prova di prassi difformi per le risposte aperte. Ha precisato che la mancata disponibilità della documentazione d'esame riguarda la disciplina dell'accesso documentale e non costituisce, di per sé, vizio della procedura. Ha ritenuto che eventuali risposte alternative nelle domande aperte potrebbero comportare, al più, la rivalutazione della singola prova e del punteggio, non l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse; le censure sui quesiti a risposta multipla sono state ritenute carenti d'interesse perché la ricorrente non aveva indicato la risposta fornita né dimostrato che il diverso punteggio avrebbe consentito l'accesso ai posti disponibili. La censura sulla violazione dell'anonimato non è stata ritenuta assistita da fumus, poiché non è stata individuata una concreta fase del procedimento nella quale i commissari avrebbero potuto alterare i risultati, considerata la chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica da parte di CINECA. Sono state ritenute carenti d'interesse le doglianze sulla mancata attribuzione di tutti i posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero e sulla determinazione del contingente, poiché la ricorrente non era entrata in graduatoria. Sono state dichiarate inammissibili le censure sulla determinazione del fabbisogno professionale per la mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state ritenute generiche e apodittiche. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 500 per le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare

    La tutela cautelare è stata negata per mancanza dei presupposti cautelari, in ragione dell'assenza di una prognosi favorevole sulle censure.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ciò da valersi anche come avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.

    Il giudice ha segnalato alla ricorrente la questione della mancata evocazione del Ministero della Salute, ai fini del contraddittorio sulle censure relative alla determinazione del fabbisogno.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero

    La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata, in presenza di un numero elevato di controinteressati, imponendo tuttavia l'indicazione nominativa dei destinatari e specifici adempimenti pubblicitari per garantire l'effettività del contraddittorio.

  • art. 3, commi 1 e 2, legge n. 264/1999

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla determinazione del fabbisogno, del potenziale formativo e del numero dei posti disponibili, ma le relative censure sono state ritenute in parte carenti d'interesse o inammissibili.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri; le relative censure non sono state esaminate favorevolmente in sede cautelare per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Ha dettato le regole originarie del semestre filtro, costituendo il parametro di riferimento per valutare l'affidamento dei candidati e il sistema successivamente modificato.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, a determinate condizioni e con penalizzazioni, l'ingresso di candidati privi di tre sufficienze o con voti recuperati; il meccanismo è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché preserva la priorità di chi rispettava le regole originarie e ordina gli altri candidati per fasce.

  • sentenza dell'Adunanza plenaria n. 27/2013

    non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo “una violazione non irrilevante” delle regole sull’anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura

    La violazione delle regole sull'anonimato rileva solo se concreta e non irrilevante; non ogni irregolarità formale determina l'invalidità della procedura.

Massime di principio

  • La modifica successiva delle regole di una procedura selettiva deve bilanciare l'esigenza di perseguire l'interesse pubblico con la tutela dell'affidamento dei partecipanti e della par condicio; è non manifestamente irragionevole un sistema che, per saturare i posti disponibili, ammetta deroghe alle condizioni originarie ma mantenga prioritari i candidati che le hanno integralmente rispettate e ordini gli altri secondo il grado di prossimità a tali condizioni.
  • In una procedura selettiva, l'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti può giustificare, ove provata, la rivalutazione della singola prova e la rideterminazione del punteggio, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse.
  • La censura relativa a quesiti o punteggi è priva di interesse cautelare se il candidato non indica la risposta concretamente fornita e non dimostra che la diversa valutazione gli consentirebbe di conseguire una posizione utile nella graduatoria.
  • La violazione delle regole sull'anonimato in una procedura selettiva è invalidante soltanto quando si tratti di una violazione concreta e non irrilevante, idonea a incidere effettivamente sulla genuinità o imparzialità della valutazione; la mera allegazione di irregolarità non dimostra tale effetto se il procedimento prevede cautele idonee a impedire l'alterazione dei risultati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura di notificazione e indicare nominativamente i destinatari, oltre a garantire la conoscibilità integrale degli atti e degli estremi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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