Ordinanza n. 54/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di accertamento della carenza del presupposto legittimante e conseguente decadenza dell’autorizzazione alla traslazione della salma presso una cappella di famiglia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’Area Tecnica del Comune con cui è stata accertata la carenza del presupposto legittimante ed è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione precedentemente rilasciata per la traslazione della salma del defunto presso la cappella di famiglia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di ricorso; la censura cautelare presuppone comunque l’illegittimità dell’esercizio del potere comunale di autotutela e della valutazione sull’assenza di un valido titolo giuridico a disporre del diritto di sepoltura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, a un primo sommario esame, insussistente il fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato appare infatti adottato dal Comune nell’esercizio del generale potere di autotutela e fondato sull’accertamento, ritenuto incontestabile allo stato degli atti, dell’indisponibilità da parte dei ricorrenti di un valido titolo giuridico per disporre del diritto di sepoltura presso la cappella gentilizia. L’ordinanza non definisce il merito della controversia e non contiene una valutazione espressa sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente, in via sommaria, il fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un primo sommario esame, il ricorso appaia privo di fumus boni iuris.
- È legittimo, in sede cautelare e salvo il definitivo esame di merito, valorizzare l’accertamento dell’assenza di un valido titolo giuridico del privato quale fondamento del provvedimento amministrativo adottato in autotutela.
- Quando l’amministrazione accerta la carenza del presupposto legittimante di un’autorizzazione, la domanda cautelare contro il conseguente provvedimento può essere respinta se tale accertamento appare, allo stato, incontestabile.
Come è indicizzato
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