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Ordinanza

Ordinanza n. 466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 370/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta in relazione alla mancata concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dal testo emerge che il richiedente aveva stipulato il 27 luglio 2023 un contratto di soggiorno per lavoro subordinato con una società non realmente attiva e aveva richiesto il permesso per attesa occupazione soltanto il 26 maggio 2025. L'appello contestava quindi, in sostanza, la valutazione negativa compiuta dal TAR sui presupposti per il rilascio del titolo e chiedeva la riforma dell'ordinanza cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo correttamente motivata l'ordinanza del TAR e insussistenti, allo stato, i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Collegio ha affermato che, indipendentemente dalla precisa delimitazione delle fattispecie in cui tale permesso può essere rilasciato, esso deve essere negato quando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato sia stato stipulato solo fittiziamente. Nel caso concreto, l'appellante non poteva ignorare che la società contraente non fosse realmente attiva; inoltre, la richiesta del permesso era stata presentata a distanza di tempo dalla stipula del contratto. Tali circostanze escludevano la sussistenza dei presupposti cautelari per la riforma della decisione di primo grado. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere concesso quando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato posto a fondamento della posizione dello straniero sia stato stipulato fittiziamente.
  • La natura fittizia del contratto di soggiorno può essere desunta anche dalla consapevolezza dello straniero circa l'inesistenza o l'effettiva inattività della società contraente e dalla presentazione tardiva della richiesta del permesso per attesa occupazione.
  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato conferma l'ordinanza del TAR quando la motivazione sia corretta e non emergano elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per la misura cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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