Sentenza n. 1183/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 357/2025 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro, il 5.6.2025, all’esito del procedimento n. RG. 1342/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente per sei anni scolastici, per l'importo complessivo di euro 3.000,00, oltre alla condanna del Ministero alle spese di lite. Deduceva il perdurante inadempimento dell'Amministrazione e chiedeva che fosse dichiarato l'obbligo di conformarsi al giudicato, con assegnazione di un termine, nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e pagamento degli interessi. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni dello Stato. Nel merito, ha accolto la domanda rilevando che il giudicato, correttamente notificato e formato, non risultava eseguito e che il Ministero non aveva fornito la prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnando al commissario ulteriori sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato. Il Collegio ha invece escluso l'astreinte: pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ha considerato la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico ragioni ostative concrete ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivamente depositato entro il termine previsto dalla disposizione, in combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione concorre a individuare il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l'ammissibilità dell'iniziativa esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico, alle difficoltà di adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza di interessi pubblici.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica del docente, il cui beneficio era stato riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato e correttamente notificata che imponga a un'amministrazione statale il pagamento di una somma deve essere eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; decorso tale termine, l'inerzia dell'amministrazione rende ammissibile il ricorso per l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione che deduca l'avvenuto adempimento l'onere di dimostrarlo; la costituzione meramente formale e l'assenza di prova del pagamento consentono di accertare l'inottemperanza al giudicato.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice deve assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e può nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando il giudice ravvisi concrete ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico, valutate discrezionalmente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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