Cassazione Penale, Sentenza n. 29711/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. su somme (circa 55.000 euro) rinvenute su conto corrente intestato al ricorrente. Il ricorso censurava più profili di illegittimità: insufficienza della base indiziaria (fumus) rispetto ai delitti ex artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 1.1.4) e 1.1.5), difetto del nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i fatti illeciti, e violazione dei criteri di proporzionalità e delle garanzie procedurali (riferimenti agli artt. 110 c.p., 322 e 324 c.p.p.). Inoltre si eccepiva l'erronea attribuzione dell'intero profitto al solo Gammariello nonostante contestazioni in concorso con altri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: la valutazione del fumus relativa ai capi 1.1.4) e 1.1.5) era già stata esaurientemente compiuta dal Tribunale in una decisione di riesame sulla misura personale non impugnata, la quale vale a sostenere anche la misura reale; le restanti censure risultano aspecifiche perché il Tribunale ha adeguatamente motivato sia la quantificazione del profitto attribuito al ricorrente sia la proporzionalità del vincolo reale, tenendo conto del ruolo dell'imputato e dell'accrescimento patrimoniale riferibile alla sua sfera. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (richiamo all'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 comma 2 c.p.p.
Consente il sequestro preventivo dei beni pertinenti al reato; la conferma del sequestro è supportata dalla precedente valutazione del fumus effettuata in sede di riesame sulla misura personale, non impugnata, che legittima la misura reale.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (TUS)
Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria rispetto alle condotte contestate, valutazione già accertata in sede di riesame.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (TUS)
Norma che punisce specifiche fattispecie di introduzione o traffico di sostanze stupefacenti; richiamata fra le contestazioni, ma la valutazione indiziaria è stata ritenuta soddisfacente dalla giurisprudenza di merito.
art. 110 c.p.
Disciplina del concorso di persone nel reato; la semplice contestazione del concorso non sufficiente a escludere l'attribuzione di profitto al singolo se il giudice motivi il ruolo individuale e l'accrescimento patrimoniale riferibile.
artt. 322 e 324 c.p.p.
Norme di diritto processuale penale richiamate nel ricorso; le censure ad esse riferite sono state ritenute aspecifiche perché il Tribunale ha fornito motivazione idonea sugli elementi richiesti (pertinenzialità e proporzionalità).
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata la sanzione pecuniaria e condanna alle spese nei termini disposti dalla Corte.
Massime di principio
- Se una valutazione sulla gravità indiziaria è già stata compiuta in una decisione non impugnata (es. riesame sulla misura personale), tale valutazione può vincolare la Corte e sostenere anche il sequestro reale ex art. 321 c.p.p.
- Le censure generiche o aspecifiche su argomentazioni già motivate dal giudice di merito sono destinate all'inammissibilità: il ricorrente deve indicare nello specifico gli errori logico-giuridici compiuti dal giudice.
- Per contrastare la pertinenzialità di somme sequestrate occorre fornire elementi concreti che spezzino il nesso causale tra le condotte illecite e l'accrescimento patrimoniale; la mera affermazione di concorso o la contestazione formale non è sufficiente.
- La proporzionalità del sequestro viene valutata in rapporto alla quantificazione del profitto e al ruolo effettivo dell'indagato: il giudice deve motivare l'entità del vincolo rispetto all'accrescimento patrimoniale riferito alla sfera personale.
- In caso di inammissibilità del ricorso sono possibili condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni quando il ricorso è vago o privo di specificità.
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