Sentenza n. 9895/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8432/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione di 1.000 euro tramite Carta elettronica e alla rifusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero ai fini esecutivi e rimasta ineseguita. La sentenza ordinaria aveva condannato il Ministero all'erogazione, mediante attribuzione della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'attuazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che il Ministero, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato. Il Ministero è stato pertanto obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il TAR non ha disposto, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è stato dichiarato parzialmente accolto in ragione della mancata applicazione immediata della penalità di mora, pur essendo stata integralmente riconosciuta la pretesa esecutiva principale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa procedersi esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, attraverso la quale deve essere attribuito il bonus riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza e l'efficacia del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; accertati tali presupposti, può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- L'Amministrazione che si costituisce senza fornire chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione non può superare l'allegazione di inadempimento formulata dal creditore, alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata con efficacia di giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'attuazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e a una successiva richiesta dell'interessato.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può riservarne l'applicazione a una fase successiva qualora l'Amministrazione persista nell'inottemperanza oltre i termini assegnati.
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