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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07615/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il proprietario di un immobile sito in Limone sul Garda aveva presentato DOCFA per la variazione catastale conseguente a divisione e diversa distribuzione interna di un fabbricato originariamente censito in categoria A/8. L’Ufficio, con avviso di accertamento catastale, aveva rettificato la proposta DOCFA ripristinando la categoria A/8, aumentando i vani e la rendita. Il contribuente impugnava l’atto; in primo grado la CTP accoglieva il ricorso ma riqualificava l’immobile in A/1 con diversa consistenza e rendita; in appello la CTR respingeva l’impugnazione. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) difetto di motivazione dell’avviso ex art. 3 l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000; 2) violazione della disciplina della conciliazione tributaria, dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla motivazione, per avere la CTR valorizzato una proposta dell’Ufficio formulata in corso di causa; 3) motivazione apparente, omesso esame delle prove e violazione delle norme sul classamento; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi a consistenza, vani e planimetrie; 5) erronea applicazione dell’art. 51 d.P.R. 1142/1949 sul computo delle dipendenze e dell’aumento della consistenza per aree pertinenziali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e in parte non scrutinabili, in parte infondati, i motivi quarto e quinto. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, quando l’Ufficio non disattende i dati di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica, la motivazione dell’avviso può consistere nella mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; ha inoltre ribadito che nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice può sostituire la propria valutazione alla pretesa fiscale e che l’Amministrazione può difendersi anche con argomenti ulteriori prodotti in giudizio. Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha escluso la motivazione apparente e ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento istruttorio. Sul quarto e quinto motivo ha rilevato, da un lato, la natura fattuale delle doglianze sulla consistenza dell’immobile e, dall’altro, l’inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, oltre a osservare che il calcolo dei vani era stato correttamente effettuato. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione dell’avviso è stata respinta, perché nella procedura DOCFA la motivazione è sufficiente se l’Ufficio non disattende i dati di fatto e opera solo una diversa valutazione tecnica.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato insieme alla legge sul procedimento amministrativo come parametro dell’obbligo motivazionale dell’atto impositivo catastale.

  • art. 48 D.Lgs. n. 546/1992

    La mancata formalizzazione di una conciliazione non ha impedito al giudice tributario di valutare nel merito la pretesa e le difese dell’Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice tributario ha esercitato i poteri di decisione sul merito della pretesa fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili senza dover esaminare e confutare ogni singolo elemento istruttorio.

  • artt. 6, 7, 9 e 61 D.P.R. n. 1142/1949

    Richiamati dal ricorrente per contestare la ricostruzione del classamento; la Corte ha ritenuto le doglianze di fatto e non sindacabili in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza impugnata non è stata ritenuta affetta da motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza, ritenuto rispettato dalla CTR.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Il provvedimento della CTR è stato ritenuto sufficientemente motivato ai fini del processo tributario.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure sono state in parte respinte perché infondate e in parte dichiarate non scrutinabili in cassazione; il vizio ex n. 5 non è deducibile in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 51 D.P.R. n. 1142/1949

    "È aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse ... quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe"

    La disposizione consente l’aumento della consistenza sino al 10% per aree pertinenziali non già considerate nella classe; nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretto il relativo computo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, se l’Ufficio non contesta i dati oggettivi dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del classamento o della rendita, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati catastali essenziali e della classe attribuita.
  • Se la revisione catastale introduce o discute nuovi argomenti nel corso del giudizio, ciò può rilevare sul piano difensivo e probatorio senza integrare necessariamente una motivazione postuma illegittima, purché l’atto originario sia sorretto da una motivazione adeguata e il contraddittorio non risulti compresso.
  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non si limita ad annullare l’atto impugnato ma può sostituire la propria valutazione alla pretesa fiscale, nei limiti delle domande delle parti.
  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire la ratio decidendi o è affetta da argomentazioni inconciliabili, perplesse o incomprensibili; non ricorre quando il giudice espone in modo logico e comprensibile gli elementi essenziali della decisione.
  • Il giudice di merito non ha l’obbligo di confutare analiticamente tutte le prove e tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi e coerenti con il proprio convincimento.
  • Le doglianze che attengono alla misurazione, alla consistenza e alla qualificazione fattuale di un immobile sono, di regola, insindacabili in cassazione se risolte dal giudice di merito sulla base del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L’aumento della consistenza catastale per aree annesse o pertinenziali è consentito entro il limite normativo del 10% solo quando tali circostanze non siano già state considerate nell’attribuzione della classe.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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