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Ordinanza

Ordinanza n. 1901/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. -OMISSIS- del 17.04.2026 del Comune di Meta di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di complessive n. 23 autorizzazioni di cui n. 19 a carattere stagionale (1 marzo – 31 ottobre) per trasporto pubblico non di linea mediante servizio NCC e n. 4 autorizzazioni di NCC da piazza, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente nel novero dei vincitori e nei termini prospettati non ha escluso dalla graduatoria i concorrenti -OMISSIS-; - della graduatoria finale del 17.04.2026, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente nel novero dei vincitori e nei termini prospettati non ha escluso dalla graduatoria i concorrenti -OMISSIS-; - della determina n. -OMISSIS- del 26.11.2025 del Responsabile del Settore I del Comune di Meta di ammissione dei candidati nei termini e nelle parti prospettate nel ricorso; - della nota del 15.04.2026 del Responsabile del Settore I del Comune di Meta di riscontro alla richiesta di rettifica del punteggio del ricorrente; - dell’autorizzazione NCC a carattere stagionale rilasciata al sig. -OMISSIS- con determina n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2026 del Settore I del Comune di Meta; - dell’autorizzazione NCC a carattere stagionale eventualmente rilasciata al sig. -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, del bando di concorso pubblicato il 1.07.2025 e della relativa determina di approvazione n. -OMISSIS- del 1.07.2025; - nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, compresi i verbali di valutazione dei titoli e ulteriori autorizzazioni NCC eventualmente già rilasciate, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202603686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di ammissione, valutazione e approvazione della graduatoria del concorso per l’assegnazione di autorizzazioni NCC, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori, nonché autorizzazioni rilasciate a controinteressati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di approvazione degli atti della commissione e della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami volto all’assegnazione di autorizzazioni per il trasporto pubblico non di linea mediante servizio NCC, oltre agli atti di ammissione dei candidati, al diniego di revisione del punteggio, alle autorizzazioni rilasciate o eventualmente rilasciate ai concorrenti controinteressati e, per quanto occorresse, al bando. Ha contestato la mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 4, lett. d), del bando per lo svolgimento dello specifico servizio per almeno sei mesi per anno, nonché la mancata esclusione di alcuni concorrenti dalla graduatoria. Ha documentato, anche mediante estratto previdenziale, di avere svolto continuativamente il servizio per almeno sei mesi in ciascun anno dal 2017 al 2024. Ha inoltre censurato la motivazione apodittica con cui la commissione ha respinto la richiesta di revisione del punteggio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo sussistente il fumus boni iuris, ha affermato che la clausola dell’art. 4, lett. d), del bando deve essere interpretata letteralmente: l’attribuzione del punteggio massimo previsto per lo svolgimento dello specifico servizio per almeno sei mesi all’anno costituisce oggetto di una mera operazione aritmetica vincolata, senza margini di discrezionalità amministrativa. Ha inoltre valorizzato la documentazione prodotta dal ricorrente, ritenuta idonea a dimostrare il possesso del requisito per ciascun anno dal 2017 al 2024, e ha rilevato l’apoditticità della motivazione della commissione, priva dell’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della richiesta di revisione. Ha quindi sospeso gli atti impugnati e ordinato al Comune di adottare, nelle more della decisione di merito, tutti gli atti necessari a tutelare gli interessi del ricorrente. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 15 luglio 2027. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare; le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 4, lett. d), del bando di concorso

    assegnazione di massimo tre punti a favore del concorrente che abbia prestato lo specifico servizio per un periodo di almeno sei mesi per anno

    La clausola è stata interpretata letteralmente e come previsione vincolante: verificato il requisito, l’amministrazione deve procedere alla determinazione aritmetica del punteggio, senza esercizio di discrezionalità.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per l’accoglimento della domanda cautelare, la sospensione degli atti impugnati e l’adozione di misure interinali di tutela.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando una clausola del bando collega l’attribuzione di un punteggio alla verifica di un requisito oggettivo e predeterminato, l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità valutativa: accertata la sussistenza del requisito, deve attribuire il punteggio secondo un’operazione vincolata e aritmetica.
  • La commissione giudicatrice deve motivare specificamente il rigetto di una richiesta di revisione del punteggio, indicando le ragioni per cui non condivide la documentazione e le argomentazioni del candidato; una motivazione meramente apodittica non consente di verificare la correttezza della valutazione.
  • Ai fini della tutela cautelare, la documentazione previdenziale può assumere rilievo probatorio per dimostrare lo svolgimento continuativo di un’attività lavorativa per il periodo richiesto dal bando, ferma la valutazione complessiva propria del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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