Cassazione Penale, Sentenza n. 26836/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di assorbimento dei reati di estorsione e di detenzione/porto di armi nella fattispecie di partecipazione qualificata all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e la subordinata richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra le diverse sentenze che lo avevano condannato in procedimenti distinti (reati commessi tra 2005 e 2016). Il difensore deduceva errata applicazione di legge e carenza/illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e reiterativo rispetto a valutazioni già compiute dalla Corte d'appello. Sul merito, ha confermato che: a) l'aggravante "mafiosa" basata sulla disponibilità di armi (commi 4 e 5 art. 416-bis) non comporta automaticamente l'assorbimento dei reati di porto/detenzione di armi nell'associazione mafiosa; b) l'estorsione non è assorbibile nell'associazione mafiosa, essendo emerse nelle sentenze di merito divergenze di contesto, finalità e temporalità rispetto al reato associativo; c) la continuazione non può essere riconosciuta perché manca la prova che i reati successivi fossero programmati nelle linee essenziali al momento della commissione del primo reato; rilevata la distanza temporale e le diverse vicende fattuali, il carattere plurimo e non unitario dei disegni criminosi. Conseguentemente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis (associazione mafiosa armata) può essere integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione; tale disponibilità non coincide necessariamente con la detenzione o il porto personale e dunque i reati di detenzione/porto non si assorbono automaticamente nel reato associativo.
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Riferimento all'aggravante "mafiosa" applicata ad alcuni reati; la Corte ha precisato che la mera presenza di tale aggravante non determina di per sé l'assorbimento o la continuazione tra reati distinti.
art. 81 cod. pen.
Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; occorre valutare indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione). In mancanza di tali elementi la continuazione non può essere riconosciuta.
art. 671 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale all'applicabilità della disciplina della continuazione anche in sede di esecuzione; la Corte ha ribadito che anche in questa fase è necessaria un'istruttoria approfondita sugli indicatori della continuazione.
art. 84 cod. pen.
La norma evocata dal ricorrente (sulla disciplina dell'assorbimento) è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto alla luce degli esiti processuali e della diversa ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito.
Massime di principio
- La mera disponibilità di armi dell'associazione mafiosa non implica automaticamente che i singoli reati di detenzione o porto di armi debbano essere assorbiti nel reato associativo: va verificata la coincidenza materiale e soggettiva tra detenzione personale e la figura dell'associazione 'armata'.
- L'assorbimento di un reato fine (es. estorsione) nel reato associativo richiede che il fatto sia espressione dello stesso disegno criminoso unitario: divergenze temporali, finalistiche o di contesto possono escludere l'assorbimento.
- Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; non è sufficiente la generale appartenenza a un programma criminoso comune.
- In sede di esecuzione il giudice effettua gli stessi controlli sostanziali del processo di cognizione: serve un'analisi puntuale di indicatori quali omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità operative e sistematicità.
- L'esistenza di un'aggravante "mafiosa" non crea automatismi favorevoli o sfavorevoli rispetto all'assorbimento o alla continuazione: la qualificazione aggravante va valutata rispetto alla specifica dinamica dei fatti e alla prova della programmazione unitaria.
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