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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26836/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di assorbimento dei reati di estorsione e di detenzione/porto di armi nella fattispecie di partecipazione qualificata all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e la subordinata richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra le diverse sentenze che lo avevano condannato in procedimenti distinti (reati commessi tra 2005 e 2016). Il difensore deduceva errata applicazione di legge e carenza/illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e reiterativo rispetto a valutazioni già compiute dalla Corte d'appello. Sul merito, ha confermato che: a) l'aggravante "mafiosa" basata sulla disponibilità di armi (commi 4 e 5 art. 416-bis) non comporta automaticamente l'assorbimento dei reati di porto/detenzione di armi nell'associazione mafiosa; b) l'estorsione non è assorbibile nell'associazione mafiosa, essendo emerse nelle sentenze di merito divergenze di contesto, finalità e temporalità rispetto al reato associativo; c) la continuazione non può essere riconosciuta perché manca la prova che i reati successivi fossero programmati nelle linee essenziali al momento della commissione del primo reato; rilevata la distanza temporale e le diverse vicende fattuali, il carattere plurimo e non unitario dei disegni criminosi. Conseguentemente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis (associazione mafiosa armata) può essere integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione; tale disponibilità non coincide necessariamente con la detenzione o il porto personale e dunque i reati di detenzione/porto non si assorbono automaticamente nel reato associativo.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    Riferimento all'aggravante "mafiosa" applicata ad alcuni reati; la Corte ha precisato che la mera presenza di tale aggravante non determina di per sé l'assorbimento o la continuazione tra reati distinti.

  • art. 81 cod. pen.

    Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; occorre valutare indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione). In mancanza di tali elementi la continuazione non può essere riconosciuta.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale all'applicabilità della disciplina della continuazione anche in sede di esecuzione; la Corte ha ribadito che anche in questa fase è necessaria un'istruttoria approfondita sugli indicatori della continuazione.

  • art. 84 cod. pen.

    La norma evocata dal ricorrente (sulla disciplina dell'assorbimento) è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto alla luce degli esiti processuali e della diversa ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito.

Massime di principio

  • La mera disponibilità di armi dell'associazione mafiosa non implica automaticamente che i singoli reati di detenzione o porto di armi debbano essere assorbiti nel reato associativo: va verificata la coincidenza materiale e soggettiva tra detenzione personale e la figura dell'associazione 'armata'.
  • L'assorbimento di un reato fine (es. estorsione) nel reato associativo richiede che il fatto sia espressione dello stesso disegno criminoso unitario: divergenze temporali, finalistiche o di contesto possono escludere l'assorbimento.
  • Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; non è sufficiente la generale appartenenza a un programma criminoso comune.
  • In sede di esecuzione il giudice effettua gli stessi controlli sostanziali del processo di cognizione: serve un'analisi puntuale di indicatori quali omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità operative e sistematicità.
  • L'esistenza di un'aggravante "mafiosa" non crea automatismi favorevoli o sfavorevoli rispetto all'assorbimento o alla continuazione: la qualificazione aggravante va valutata rispetto alla specifica dinamica dei fatti e alla prova della programmazione unitaria.

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